Inps: dal 2023 nuove regole per il prepensionamento dei giornalisti e dei lavoratori poligrafici

L’Inps, con propria circolare n. 10 del 31.1.2023,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/02/Circolare_numero_10_del_31-01-2023.pdf  –  fornisce le istruzioni in materia di accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte dei giornalisti che, per effetto dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 sono iscritti al FPLD. Si forniscono altresì chiarimenti in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici.

Dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria è stata trasferita all’INPS e sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti.

A prevederlo è stata la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 103 a 118, legge 30 dicembre 2021, n. 234) a cui l’INPS ha dato attuazione con proprie circolari attuative e, tra tutte, la circolare n. 92 del 28 luglio 2022 con la quale sono state fornite le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo.

Ora, sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto si sofferma sulle regole da osservare per accedere al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Possono accedere al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 i giornalisti professionisti, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981:

  • che siano iscritti ai relativi elenchi dei giornalisti professionisti presso l’Ordine dei giornalisti;
  • che abbiano maturato 25 anni e 5 mesi di contribuzione e che siano in possesso di un’età non inferiore di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali requisiti, contributivo e anagrafico, sono soggetti all’adeguamento agli incrementi alla speranza di vita;
  • che siano ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) esclusivamente per la causale “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” (articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
  • che siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno 3 mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato (articolo 9 del decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495). Al riguardo l’INPS ha chiarito che i 3 mesi di permanenza in CIGS devono essere fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS, periodo entro il quale peraltro devono essere maturati i requisiti anagrafico e contributivo e che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Di regola non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Fanno eccezione i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 inclusa la Gestione separata dell’INPGI, c.d. INPGI-2).

L’INPS fa presente che i giornalisti professionisti non possono accedere ai prepensionamenti dei lavoratori poligrafici (articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981) e all’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 che consente di accedere al pensionamento anticipato, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019).

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono considerati utili tutti i contributi accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto.

L’INPS specifica che, considerando l’obbligo di permanenza in CIGS per un periodo pari ad almeno 3 mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato, il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento decorre secondo le seguenti regole:

Casistica Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di prepensionamento
Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafico e contributivo entro i 3 mesi di permanenza in CIGS Dal compimento dei 3 mesi di permanenza in CIGS (requisiti anagrafico e contributivo > 3 mesi in CIGS > 60 giorni)
Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafico e contributivo oltre i 3 mesi di permanenza minima in CIGS Dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo maturati durante la CIGS (3 mesi in CIGS > requisiti anagrafico e contributivo maturati in CIGS > 60 giorni)
Se il decreto autorizza al trattamento di integrazione salariale in data successiva a quella di perfezionamento dei 3 mesi di permanenza in CIGS
Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafico e contributivo prima della data di emanazione del decreto Dalla data di emanazione del decreto (requisito > 3 mesi in CIGS > emanazione decreto > 60 giorni);
Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafico e contributivo dopo la data di emanazione del decreto Dalla data di maturazione dei requisiti entro la fruizione della CIGS (ammissione in CIGS > emanazione decreto > requisiti maturati in CIGS > 60 giorni).

N.B. : Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

Nel rinviare, in via generale, alle istruzioni applicative fornite nel paragrafo 10 della circolare n. 92 del 2022, l’INPS comunica che sulla pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), si applicano le specifiche percentuali di abbattimento, da calcolarsi in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia (si va dall’aliquota massima del 22,73% per 5 anni a quella minima del 5,56% per 1 anno al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia).

L’abbattimento non viene applicato se si è raggiunto il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il prepensionamento non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione ed è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero.

L’INPS evidenzia che i giornalisti pubblicisti, di cui risulta l’iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti pubblicisti presso l’Ordine dei giornalisti, iscritti al FPLD e dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981, accedono ai prepensionamenti previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981 sulla base di accordi sottoscritti a partire dal 1° luglio 2022 e agli stessi si applica l’articolo 1, comma 500, della legge di Bilancio 2020.

Da ultimo, l’INPS fornisce le seguenti rettifiche alla circolare n. 107 del 2002 con riferimento al prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416 del 1981.

L’Istituto comunica che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, sono superate parzialmente le istruzioni di cui al paragrafo 11 della circolare n. 107 del 2002. Pertanto si chiarisce che non occorre allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi 12 mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Si fa poi presente che la contribuzione ex ENPALS può essere valorizzata esclusivamente in caso di prevalenza della contribuzione versata/accreditata presso il FPLD rispetto a quella versata/accreditata presso il FPLS e/o il FPSP e che non trova applicazione l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, ma è necessario ricorrere alla ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentando la relativa domanda prima della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato.

Infine, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 non potranno accedere al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 se esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo (articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995) come nel caso del riscatto “agevolato” del corso universitario di studio, per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996. In tali casi l’accesso a pensione anticipata è possibile con i requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.