L’Inail, con la circolare n. 20 del 26.7.2024, comunica che in base al decreto del Ministero del Lavoro del 26.6.2024 n. 108, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2024, nella misura di euro 305,78, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, pari al 5,4%.
Le operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Inail, con il pagamento del rateo di ottobre 2024.
CHE COSA E’ L’ASSEGNO di INCOLLOCABILITA’ ?
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’Inail ai lavoratori titolari di rendita per malattia professionale o infortunio qualora sia accertata la perdita di ogni capacità lavorativa oppure quando, per la tipologia o la gravità della menomazione, possono costituire un rischio per sé stessi, per gli altri o per la sicurezza degli impianti. Quindi, si tratta di lavoratori che non possono beneficiare nemmeno dell’assunzione obbligatoria del collocamento mirato.
Altri requisiti per richiedere l’assegno di incollocabilità
Gli altri requisiti per il diritto all’assegno di incollocabilità sono:
- Età non superiore ai 65 anni;
- Grado di menomazione non inferiore al 34% per gli infortuni o le malattie professionali denunciati fino al 31/12/2006;
- Grado di menomazione superiore al 20% per gli infortuni e le malattie professionali denunciati a decorrere dal 01/01/2007.
È importante sottolineare che, ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, possono essere prese in considerazione anche infermità extralavorative, ossia diverse da quelle per le quali viene percepita la rendita Inail.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita, è esente Irpef e viene rivalutato annualmente.
