Bonus 1.000 euro per i lavoratori fragili: aperto il programma Inps

L’Inps, con propria circolare n. 96 del 5.8.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Circolare_numero_96_del_05-08-2022.pdf  –  fornisce le istruzioni in materia di bonus ai lavoratori fragili previsto dalla legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 969. Si tratta di un’indennità una tantum a favore dei soggetti destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

I lavoratori fragili che nel 2021 non hanno ottenuto la liquidazione dell’indennità di malattia per il raggiungimento dei limiti massimi indennizzabili a tale titolo avranno diritto ad una indennità «una tantum» da € 1.000 completamente esentasse ma priva di contributi figurativi.

La normativa anticovid ha equiparato, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, al ricovero ospedaliero i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori cd. «fragili» la cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. L’equiparazione comporta che il periodo di assenza sia indennizzabile a titolo di indennità di malattia (con la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico), con la relativa contribuzione figurativa ma entro il periodo massimo assistibile a tale titolo (al quale concorrono anche le malattie certificate per altre tipologie di evento morboso), 180 giorni per anno solare. Chi ha superato questo limite, in sostanza, è rimasto senza tutela.

La legge di bilancio ha riconosciuto, pertanto, un bonus «una tantum» di € 1.000 a quei lavoratori fragili, dipendenti del settore privato, che non avendo reso la prestazione lavorativa in modalità agile ed avendo raggiunto il periodo massimo indennizzabile a titolo di indennità di malattia, abbiano avuto alcuni periodi di assenza dal servizio non indennizzati dall’Inps a tale titolo.

Più nello specifico, spiega l’Inps, il bonus interessa i soli lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia dall’Inps e cioè: operai dell’industria; operai ed impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; lavoratori dello spettacolo e lavoratori marittimi. Sono esclusi, pertanto, colf e badanti, impiegati dell’industria, quadri (industria e artigianato), dirigenti, portieri, lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla gestione separata.

L’indennità, compatibile con altre indennità o prestazioni (es. disoccupazione), può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2022 e l’Inps, con proprio messaggio n. 3106 dell’8.8.2022, –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Messaggio_numero_3106_del_08-08-2022.pdf   – ha attivato il relativo programma.

 

Allegato  Tabella Requisiti Bonus Lavoratori Fragili  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Requisit-bonus-1000-euro-fragili.png