L’Inps, con proprio messaggio n. 3096 del 5.8.2022, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Messaggio_numero_3096_del_05-08-2022.pdf – rende note che è stato eliminato il «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile ( le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente).
Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo.
Resta fermo che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l’interessato dovrà produrre un’autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Allegato Tabella ordine di priorità per congedo straordinario https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Congedo-straordinario.-Ordine-di-Priorita.png