Inps: Pensione Anticipata Flessibile, cd “quota 103”, estesa all’anno 2024

L’Inps, con propria circolare n. 39 del 27.2.2024, fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che estende il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento nell’anno 2024 di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il successivo comma 140 estende la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024.

 

REQUISITI per il DIRITTO alla PENSIONE

Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni –  età anagrafica non adeguata agli incrementi alla speranza di vita – e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni – si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato -, di cui 35 anni di contribuzione “effettiva” cioè senza disoccupazione, malattia ed infortunio – nota 3 dell’estratto contributivo – .

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra ed il relativo diritto alla pensione anticipata flessibile, maturato nell’anno 2024, può essere fatto valere anche successivamente a tale data.

Alla prestazione in esame non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

 

CUMULO dei PERIODI ASSICURATIVI

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, in Inps ago, forme sostitutive, esclusive gestite dall’INPS, gestione separata e si può utilizzare anche la contribuzione accreditata in stati esteri o che hanno dato titolo a prestazioni di pensioni in stati esteri, convenzionati con l’Italia.

Non è possibile utilizzare la contribuzione delle gestioni non amministrate dall’INPS (es. Fondo Clero, tutte le casse dei liberi professionisti ed Enasarco).

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, di cui sopra, preclude l’esercizio della facoltà in argomento.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

 

CALCOLO della PENSIONE ed IMPORTO da PORRE in PAGAMENTO

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4, della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024), il trattamento pensionistico per la pensione anticipata flessibile, c.d. quota 103, viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (opzione al sistema contributivo), e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti (computo in gestione separata) .

In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).

 

Paragrafo 1.15 del Messaggio Inps n. 1551 del 2019

1.15 Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo

  • Quesito
    Valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo.
  • Chiarimento
    Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
  • non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
  • la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

 

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente e per l’anno 2024, è pari a 2.394,44 euro ( trattamento al minimo anno 2024 € 598,61 per 4).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, – età anagrafica dei 67 anni, valida fino al 31.12.2026 – è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato.

Si precisa che il sistema di calcolo resterà sempre “contributivo”.

 

DECORRENZA della PENSIONE ANTICIPTA FLESSIBILE

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.

Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per i lavoratori del pubblico impiego rimane il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR.

I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come di regola accade) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

  • 12 mesi dal raggiungimento dall’età per la pensione di vecchiaia: 67 anni (età anagrafica valida fino al 31.12.2026);
  • 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunge l’età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Questa dilazione resta parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo sino a 45 mila euro.

 

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata in relazione alla qualifica da ultimo rivestita e per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni dei pubblici dipendenti.

 

INCENTIVO al POSTICIPO

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

– 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
– 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

ACCOMPAGNAMENTO alla PENSIONE

E’ possibile finalizzare gli assegni straordinari erogati dai Fondi di Solidarietà alla maturazione della Pensione Anticipata Flessibile, c.d. quota103, in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione (cd. «staffetta generazionale»).

In tal caso l’assegno copre anche il periodo di finestra mobile (sette mesi) per garantire il sostegno economico senza soluzione di continuità; la contribuzione correlata, invece, è versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, pertanto, non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.