Reddito e Pensione di Cittadinanza e rilevanza dei trattamenti assistenziali

L’Inps, con proprio messaggio n. 548 del 3.2.2022 –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Messaggio_numero_548_del_03-02-2022.pdf   – ribadisce che con riferimento alle prestazioni di Reddito e di Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) e, segnatamente, alle modalità di calcolo del reddito familiare, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui il reddito familiare “è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”,  quali, ad esempio, l’indennità di accompagnamento.

Quindi, a seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento in applicazione del citato articolo 2, comma 6, e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio 2022 della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.

Inoltre l’Istituto precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità; ciò, in applicazione dell’ormai consolidato principio previsto dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati :
1. maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
3. maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000);
– quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

L’Inps ribadisce quanto già chiarito con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, secondo cui nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
– le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
– le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi;
– le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
– l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

 

COMUNICATO INPS

 

Il reddito familiare non sempre coincide con quanto è presente in ISEE, poiché l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, prevede che i trattamenti assistenziali presenti in ISEE debbano essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che il beneficiario sta effettivamente percependo nell’anno in corso, in sostituzione di quelli relativi a due anni prima. Così, ad esempio, se nell’anno 2020 si percepiva l’assegno sociale e, tuttavia, tale trattamento non è più percepito nel 2022, la norma impone di tenere conto della situazione aggiornata. Allo stesso modo, se nel 2022 è iniziata la fruizione di una indennità che due anni prima non veniva percepita, occorre tenere conto della situazione corrente sempre ai soli fini della determinazione del reddito ai fini dell’erogazione delle rate di RDC.
In sostanza, l’operazione che aggiorna i trattamenti è finalizzata alla valutazione della condizione “attuale” del nucleo familiare nel momento in cui viene calcolata la rata della prestazione.
A decorrere dalla rata di RdC del mese di gennaio 2022, in applicazione del citato art. 2, comma 6, del dl 4/2019, le operazioni di aggiornamento descritte vengono effettuate non solo sui predetti trattamenti già oggetto di aggiornamento da parte di INPS, ma anche su altre tipologie di trattamenti assistenziali che sino ad oggi non erano stati aggiornati ai fini della determinazione del reddito utile per l’erogazione di RDC, tra i quali rientrano tutte le maggiorazioni sociali e cioè gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno determinate condizioni reddituali.

È opportuno precisare, infatti, che tale regola si applica a tutte le maggiorazioni sociali, non solo quelle correlate ai trattamenti legati alla invalidità, e più in generale a tutti i trattamenti assistenziali legati alla situazione reddituale del richiedente. 

Si rammenta, a tal proposito, che l’erogazione del Reddito di cittadinanza non rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione dell’assegno sociale, delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali.

Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del reddito RDC.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la disciplina dell’ISEE in cui continua a non rilevare alcun trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità.