L’Inps, con proprio messaggio n. 2842 del 6.8.2021 , con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, comunica che procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020); per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell’articolo 26 in parola, invece, come indicato nel messaggio n. 1667/2021, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzano l’Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
In aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”), mentre, per l’anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).
Si ricorda, infine, come già evidenziato nel messaggio dell’Inps n. 1667/2021 e come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che l’Istituto provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.