Premio alla nascita (legge n. 232/2016). Superamento del modulo SR163

L’Inps , con messaggio Hermes n. 2012 del 15 maggio 2020 ha comunicato il superamento del modulo SR163 e ha dato istruzioni sulle modalità dei controlli attraverso il ” Date base condiviso ” , di cui alla circolare inps n. 48 del 2020 .

Con Circ. n. 48/2020 l’INPS ha disposto il superamento di modalità di accertamento che implicano l’utilizzo di moduli cartacei e di operazioni presso gli sportelli bancari o postali.

In particolare, la stessa circolare , ha previsto l’utilizzo di nuove procedure informatiche che consentono un sistema telematico di scambio dei dati tra l’Istituto, Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento, per effettuare la verifica della coerenza dei dati identificativi dei titolari delle prestazioni con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione.

È stato quindi previsto l’utilizzo di un “Data Base Condiviso” per lo svolgimento delle attività di controllo della congruenza fra i dati in possesso dell’Istituto e quelli conosciuti dagli Enti succitati, incaricati dei pagamenti.


A partire dal 10 aprile 2020, in applicazione di quanto previsto dalla citata circolare, la procedura “premio alla nascita” è stata adeguata alle nuove disposizioni e consente ad oggi un controllo automatizzato in preistruttoria sulla titolarità dell’IBAN attraverso l’interrogazione del nuovo “Data Base condiviso” per il tramite dell’applicativo SCUP.

Non è quindi più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello “SR163”.


 Il controllo sulla titolarità dell’IBAN , denominato “Verifica titolarità su SCUP” , è lo strumento che interroga il sistema SCUP per ricercare la certificazione che l’IBAN indicato per l’accredito nella domanda di premio nascita, sia effettivamente intestato al richiedente.

La risposta fornita da SCUP viene visualizzata nell’applicativo di gestione del premio alla nascita e non viene più aggiornata in automatico.

In base alla risposta acquisita da SCUP, l’esito del controllo nella procedura del premio alla nascita può essere di tre tipi:

  1. Esito negativo bloccante – La titolarità risulta non certificata in SCUP da parte di un operatore di sede o non è stata validata da Banca/Poste. In questo caso l’unica azione che la procedura consente all’operatore è di respingere la pratica. Tra i motivi di reiezione è stata aggiunta in procedura una nuova causale riferita a tale casistica;
  2. Esito positivo – La titolarità risulta certificata in SCUP da parte di un operatore di sede o è stata validata da Banca/Poste. In questo caso l’operatore, qualora ritenga che tutti gli altri requisiti siano sussistenti, può accogliere la pratica;
  3. In attesa dell’esito – SCUP ha inoltrato a Poste/banca, per via telematica la richiesta di verifica della titolarità. In questo caso, anche qualora l’operatore ritenga sussistenti gli altri requisiti, non essendoci un riscontro sulla titolarità (né positivo né negativo) la pratica non può essere accolta. Occorrono circa 4 giorni perché Poste/Banca invii la sua risposta a SCUP. Trascorso questo breve periodo, tale riscontro rimane registrato in SCUP ma non è acquisito automaticamente nella procedura premio alla nascita. Infatti, per acquisire tale aggiornamento nel gestionale premio nascita è necessario interrogare di nuovo SCUP. Da un punto di vista tecnico, tale interrogazione deve essere effettuata dall’operatore attivando la funzione “Riesegui controllo” presente nella colonna ‘Azioni su controllo” della preistruttoria.

Per completezza si precisa che, a seguito della ripetizione del controllo, solo nel caso in cui l’esito sia positivo, e quindi la titolarità , risulti validata in SCUP , la domanda sarà accoglibile.