L’Inps , con messaggio n. 2423 del 12.6.2020 , precisa che , in base all’articolo 94 della D.L. n. 34 del 2020 ( decreto Rilancio ) , i percettori di RdC possono stipulare , con datori di lavoro del settore agricolo , contratti a termine non superiori a 30 giorni , rinnovabili per ulteriori 30 giorni , senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti , nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020 .
Altresi si precisa che chi percepisce il RdC e lavora con aziende agricole , nei termini previsti – tempo e limiti economici – , non deve fare alcuna comunicazione all’Inps , con il modello “RdC/PdC – com Esteso” .
Se si supera il limite temporale , 30 giorni più 30 giorni , ma non quello economico – euro 2.000 – , per esempio 800 euro più 800 euro per i due periodi , comunque la comunicazione ” RdC/PdC -com Esteso” va inoltrata.