I Diritti Inespressi – Le maggiorazioni sociali Inps

Le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali , in favore di soggetti economicamente svantaggiati , che abbiano compiuto un’età pari almeno a 18 anni ( per gli invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222)

Le fonti normative che regolano l’attribuzione delle maggiorazioni sono tre: la legge n. 140 del 1985 , la legge n. 544 del 1988 – articolo 1 – , la legge 388 del 2000 – articolo 70 comma 6 – , la legge 448 del 2001 – articolo 38 – , detta anche “incremento al milione” e la legge 127 del 2007 , articolo 5 comma 5 .

Inoltre, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso, ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 44

Siccome gli interventi normativi si sono stratificati nel corso degli anni cercheremo , in questo piccolo “vademecum” sull’argomento , di riepilogare il tutto .

 

La legge n. 140 del 1985 è stata la prima norma che ha apportato dei miglioramenti ai trattamenti pensionistici , tra i quali la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ( …… con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000 ( attuali € 5,16 ) mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000 (attuali € 10,33 ) mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 ( attuali € 15,49 ) mensili dal 1 gennaio 1987, per tredici mensilità ……. ) , l’aumento della pensione sociale , la maggiorazione per gli ex-combattenti ed altri ritocchi su diverse prestazioni .

Invece l’articolo 1 della legge 544 del 1988 ha disposto che la maggiorazione sociale spetta , in presenza delle condizioni richieste ed a partire dal 1° Luglio 1988 ,  “ AI TITOLARI ULTRASESSANTACINQUENNI DI PENSIONI A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DEI LAVORATORI, DELLA GESTIONE SPECIALE PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE, DELLE GESTIONI SPECIALI PER I COMMERCIANTI, PER GLI ARTIGIANI, PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI……. “ .

Successivamente con la legge n. 388 del 2000 , articolo 69 comma 4 , si stabilisce che, a partire dal 1° Gennaio 2001 , la maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 544 del 1988 spetta , alle medesime condizioni , anche  “ AI TITOLARI DI PENSIONI A CARICO DELLE FORME ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA ……. “ .

Quindi sono esclusi gli iscritti alla Gestione Separata ed alla Casse dei Professionisti , che però , quest’ultimi , possono avere diritto ad agevolazioni differenti , secondo il regolamento del proprio ente previdenziale .

Sempre l’articolo 69 , comma 3, della legge n. 388 del 2000 , aumenta, a far tempo dal 1° gennaio 2001, l’importo della maggiorazione sociale per i pensionati ultrasessantenni ed ultrasessantacinquenni ed introduce un importo di maggiorazione più elevato per i pensionati ultrasettantacinquenni.

 

Redditi da considerare

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge n.544, per l’accertamento del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con inclusione della 14^ mensilità, se percepita , e con esclusione della casa di abitazione ( a partire dal 1° gennaio 2002 ) e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Non devono essere considerati , i redditi:

  • delle pensioni di guerra, (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);
  • delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
  • dell’indennità prevista per i ciechi parziali dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508 e dell’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall’articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
  • dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
  • delle 200.000 lire ( attuali € 103,29 ) di rimborso forfettario per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;
  • delle 300.000 lire ( attuali € 154,94 ) di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ;
  • bonus famiglie di cui alla legge n. 2 del 2009 .

Non devono essere altresì computati nel reddito i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti  erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (v. messaggio n.362 del 18 luglio 2000).

La decorrenza di questa maggiorazione è il primo giorno del mese successivo alla data della domanda .

 

 

L’articolo 70 della legge n. 388 del 2000 ha previsto , a decorrere dal 1° gennaio 2001 , una maggiorazione dell’assegno sociale , di cui all’articolo 3 , comma 6 , della legge 8 agosto 1995 n. 335 , l’incremento dell’aumento della pensione sociale , di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988 , n. 544 e le maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili , ciechi civili e sordomuti  ( per invalidi civili , ciechi civili e sordomuti di qualsiasi età anagrafica ) .

 

1 – Maggiorazione dell’assegno sociale.

L’articolo 70, comma 1, ha stabilito che ai titolari di assegno sociale è concessa una maggiorazione per un importo pari a lire 25.000 ( attuali 12,92 euro )  mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili ( attuali 20,66 euro )  per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

La decorrenza di questa maggiorazione è dalla data di decorrenza dell’assegno sociale , se richiesta ; invece è dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda , se non richiesta in prima istanza .

 

2 – Maggiorazione dell’aumento della pensione sociale.

L’articolo 2 della legge n. 544 del 1988 modificato dall’articolo 70 comma 4 della legge 388 del 2000 e l’articolo 38 della legge n. 488 del 2001 – Finanziaria del 2002 – modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge n. 127 del 2007 , hanno concesso un aumento della pensione sociale , per maggiorazione e per età anagrafica dai 65 anni ai 75 anni , di euro 272,56 mensili .

La decorrenza di questa maggiorazione è il primo giorno del mese successivo alla data della domanda .

 

3 – Aumenti in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

L’articolo 70 , comma 6 della legge 388 del 2000 recita “ A decorrere dal 1° gennaio 2001 e’ concessa una maggiorazione di lire 20.000 ( attuali  10,33 euro ) mensili per tredici mensilita’ della pensione ovvero dell’assegno di invalidita’ a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con eta’ inferiore a sessantacinque anni ……. “ .

La decorrenza di questa maggiorazione è il primo giorno è il primo giorno del mese successivo dalla data di compimento dell’età o del diritto , con prescrizione quinquennale .

La legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ( legge finanziaria 2002 ) ha previsto , all’articolo 38 , l’aumento , a decorrere dal 1° gennaio 2002 , della misura delle  “maggiorazioni sociali” fino a garantire un reddito mensile pari ad euro 516,46 ( il famoso aumento “al milione “ )

 

Requisiti di età

L’interessato deve avere 70 anni di età. Per gli infrasettantenni:

  • l’età viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo. In allegato 1 è riportata la tabella delle riduzioni;
  • l’aumento spetta a partire dai 18 anni per gli invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Nel dettaglio, l’incremento spetta:

agli invalidi civili totali, ai sordomuti o ai ciechi civili assoluti, titolari di pensione ordinaria o di inabilità; per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti l’età per poter ottenere l’incremento della maggiorazione sociale si riduce a 18 anni;

– ai titolari di assegno sociale;

– ai titolari di pensione sociale (o della sola maggiorazione della pensione sociale);

– ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;

– ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);

– ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

 

Il limite anagrafico per l’incremento, come anticipato, può essere ridotto fino a 65 anni: in pratica, il requisito di 70 anni di età si riduce nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione.

Vediamo, nel dettaglio, come si riduce il requisito di età; per l’incremento al milione sono necessari:

– 69 anni età, se la contribuzione è versata per almeno 5 anni;

– 68 anni età se la contribuzione è versata per almeno 10 anni;

– 67 anni età se la contribuzione è versata per almeno 15 anni;

– 66 anni età se la contribuzione è versata per almeno 20 anni;

– 65 anni età se la contribuzione è versata per almeno 25 anni.

Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a 2 anni e mezzo: ad esempio, se l’interessato ha almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione la maggiorazione può essere concessa a 69 anni, con almeno 7 anni e 6 mesi di contributi a 68 anni, con almeno 12 anni e 6 mesi a 67 anni e così via.

A tal fine è utile tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) fatta valere dall’interessato relativamente alla pensione su cui spetta il beneficio, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata o utilizzabile per la liquidazione di supplementi.

Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del diritto alla pensione stessa.

Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono ovviamente essere computati una sola volta.

Per la riduzione dell’età anagrafica si deve tener conto dell’anzianità contributiva utile per il diritto o, se più favorevole, di quella utile per la misura della pensione.

Per le pensioni ai superstiti occorre prendere in considerazione la contribuzione fatta valere dal dante causa.

In caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti, qualora il reddito posseduto consenta il diritto all’incremento in parola, l’età ridotta a partire dalla quale deve essere concesso il beneficio è quella più favorevole ottenuta computando separatamente la contribuzione fatta valere per la pensione diretta dal soggetto interessato ovvero dal dante causa per la pensione ai superstiti.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha esteso, ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 44, con età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.

Per tali pensionati pertanto, ove ricorrano le condizioni di reddito richieste, il beneficio deve essere concesso, come nei confronti dei pensionati ultrasettantenni, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta.

 

La decorrenza di questa maggiorazione è il primo giorno del mese successivo dalla data di compimento dell’età  o del diritto , con prescrizione quinquennale.

 

Facendo riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020, bisogna distinguere sulle decorrenze e sugli importi .

Per gli invalidi civili totali , i ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari , per il 2020 , a 735,05 euro per tredici mensilità.

Mentre per i titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222 del 1984 è riconosciuto a domanda un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 , fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 598,61 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito , personale e cumulato con quello del coniuge , fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38 della legge 544 del 1988

 

Inoltre si ricorda che , l’articolo 5 comma 5 della legge n. 127 del 3 agosto 2007 che ha convertito il decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 , ha aumentato di ulteriori  € 12,67 la maggiorazione al milione , in modo da raggiungere l’importo di € 580,00 mensili .

 

Le nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito

 

A decorrere dal 31 maggio 2010, l’articolo 13, comma 6, del decreto legge in oggetto ha apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Si reputa confermare quanto chiarito con la circolare n. 62 del 22 aprile 2009 , al paragrafo 2 : “ ……… Il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.” 

Quindi la circolare Inps n. 126 del 24.9.2010 precisa :

– Prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito

Ai sensi dell’articolo 35, comma 9, “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva”.

Sul punto si conferma quanto già precisato al punto 3 della circolare n. 62 del 2009.

– Criteri di verifica delle situazioni reddituali

A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:

Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

Pertanto, a  decorrere dal 1° gennaio di ogni anno,  ai fini del riconoscimento  del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento,  si tiene conto: 

·         dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati),  conseguiti nello stesso anno;

·         dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.  

Tutte le maggiorazioni sono esente Irpef , in base alla legge n. 449 del 1998 , articolo 3 .

 

Si allegano le tabelle Inps delle maggiorazioni valide , con i relativi limite di reddito, per l’anno 2024.

 

Allegato Tabelle Inps 1

               Tabelle Inps 2