Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti alle Casse Professionali – Indennità COVID19 D.L. n. 18 del 17.3.2020

Con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.3.2020 , che si allega , di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state fissate le modalità di attribuzione del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto dall’articolo 44 del D.L. n.18 del 17.3.2020 per i professionisti ed i Lavoratori Autonomi iscritti a Ordini e Collegi che , in conseguenza dell’emergenza COVID 19 , hanno cessato , ridotto e sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro .

Il decreto stabilisce la corresponsione di una indennità di € 600,00 per il mese di marzo 2020 , esente da prelievo fiscale , in favore delle categorie sotto indicate , di iscritti agli Enti di Diritto Privato di Previdenza Obbligatoria , di cui ai d.l. 30.6.1994 n. 509 e 10.2.1996 n. 103 :

1) ai lavoratori che , nell’anno d’imposta 2018 , hanno dichiarato un reddito lordo complessivo , al lordo dei canoni di locazione , che non superi euro 35.000,00 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi dall’emergenza COVID 19 ;

2) ai lavoratori che , sempre nell’anno d’imposta 2018 , hanno dichiarato un reddito lordo complessivo , al lordo dei canoni di locazione , tra euro 35.000,00 ed euro 50.000,00 ed abbiano cessato , ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 sempre a causa del COVID 19 . La cessazione dell’attività è intesa come chiusura della partita IVA , nel periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 31.3.2020 . La riduzione o la sospensione dell’attività deve essere comprovata e deve avere almeno una riduzione del 33% . Il reddito di riferimento è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute per l’attività.

Le domande vanno presentate , con modulo approntate dalle relative Casse, presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti , a partire dal 1° aprile 2020 e l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria .

L’indennità è incumulabile con il reddito di cittadinanza e può essere concessa solo ai soggetti non titolari di pensione diretta .

Allegato Decreto https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/04/D-I-28-marzo-2020.pdf