L’Inps, con proprio messaggio n. 2584 dell’11.7.2024, comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023.
I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del citato D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I.).
Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.