ADI : Assegno di Inclusione – Sanzioni per tutta la Famiglia

Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato una nuova FAQ sull’Assegno di Inclusione, fornendo dettagli sulle sanzioni previste in caso di mancata partecipazione agli incontri con i servizi sociali e i Centri per l’Impiego.

 

FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per quanto riguarda gli incontri con i servizi, quali sono le sanzioni previste dall’ADI e quando vengono applicate? 

  1. una volta che la domanda è stata accolta, il nucleo familiare dovrà incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo

In caso di mancato incontro

  • Se c’è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c’è un giustificato motivo per la mancata presentazione, il nucleo decade dal beneficio.
  • Se non c’è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso a tutto il nucleo dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.
2.1 I componenti che in esito all’analisi preliminare risultano attivabili al lavoro, avranno 60 giorni per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i Centri per l’Impiego. A questo fine, al termine dell’analisi preliminare e della definizione di attivabilità al lavoro, il componente attivabile, prima di recarsi al CPI, dovrà compilare il cv e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale sulla piattaforma SIISL. In caso di mancata presentazione ai CPI entro i 60 giorni per la firma del PSP, il beneficio viene sospeso.


I componenti il nucleo familiare che sono tenuti a sottoscrivere il PaIS e che possono aderire volontariamente a percorsi di attivazione lavorativa, dovranno recarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, al massimo entro 90 giorni dal precedente incontro, per confermare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio viene sospeso a tutto il nucleo familiare. Si ricorda che nel PaIS possono essere previsti incontri anche prima dei 90 giorni. In questi casi, previa convocazione da parte dei servizi sociali da effettuarsi tramite piattaforma GePI, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, si applica la decadenza dal beneficio per tutto il nucleo familiare. L’avvenuto incontro, invece, farà ripartire il contatore dei 90 giorni per il successivo incontro di monitoraggio.

I componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (componenti che sono fuori dalla scala di equivalenza e senza responsabilità genitoriali) non sono tenuti ad alcun obbligo (e conseguente sanzione), non devono essere convocati dai servizi sociali e non devono presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria posizione.

I componenti che non sono tenuti ad obbligo di attivazione lavorativa (con definizione del PSP) o sociale (con definizione del PaIS) devono a presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per confermare la loro condizione (con particolare riferimento alle cause di esonero). In caso di mancata presentazione il beneficio viene sospeso.
Fanno eccezione i componenti non tenuti agli obblighi di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità o vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione che non sono obbligati a confermare la loro condizione ogni 90 giorni.

Se nel nucleo sono presenti solo componenti adulti non tenuti agli obblighi in quanto di  età pari o superiore ai 60 anni o con disabilità e uno o più minorenni in obbligo scolastico, almeno un componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS e di monitoraggio ogni 90 giorni.
In caso di nuclei con minorenni in obbligo scolastico e il cui componente adulto non sia tenuto agli obblighi in quanto vittima di violenza di genere e inserito in percorsi di protezione, il componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS, ma non di monitoraggio ogni 90 giorni.

Si precisa che sia nei casi di sospensione che di decadenza, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI.
La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi. La sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi.
In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali