Inps: Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo – Istanze di riesame

L’Inps, con proprio messaggio n. 2258 del 17.6.2024,  fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi avverso la decisione di reiezione, da parte dell’Istituto, delle domande per l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, prevista dal Dlgs n. 175 del 30.11.2023.

Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale www.inps.it, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

Decadenza sostanziale

Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento, quindi:

  • dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso;
  • dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo;
  • dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’Inps o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini.

In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione – costituiti dai 120 giorni previsti per l’adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione – il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009.

Nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte, il termine per proporre azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.

 

Allegato Motivazioni delle reiezioni