NASpI: tutto quello che c’è da sapere. Normativa, circolari e FAQ

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.

Ora faremo un piccolo vademecum delle cose da conoscere per l’ottenimento della prestazione economica

 

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

 

NASpI e altre prestazioni

Durante il periodo di fruizione della NASpI, si possono percepire altre prestazioni?

Durante il periodo di fruizione della NASpI si puoi percepire:

  • pensione ai superstiti;
  • pensione di invalidità;
  • Reddito di Cittadinanza (Attenzione: la NASPI costituisce reddito imponibile e rileva ai fini ISEE);
  • indennità Covid-19, ad eccezione dei lavoratori stagionali e somministrati del turismo.

Non puoi percepire:

  • pensione di vecchiaia o anticipata;
  • assegno ordinario di invalidità,
  • pensione di inabilità.

Qualora il beneficiario della NASpI abbia diritto a percepire le seguenti indennità:

  • indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità,
  • indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato),
  • indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex IPSEMA;

non ha diritto, per il medesimo periodo, a percepire l’indennità di disoccupazione.

 

Come funziona

 

REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

Stato di disoccupazione
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151 (circolare INPS 20 marzo 2003, n. 32);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere – per determinare la prevalenza – all’osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i predetti periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori – i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo (circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194).

 

DECORRENZA E DURATA

Puoi presentare la domanda di NASPI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’Istituto.

Attenzione! Puoi presentare la domanda solo dopo la chiusura del rapporto di lavoro.

 

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

 

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare tra gli Allegati il tutorial “NASpI: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi NASpI collegati a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche i tutorial: “NASpI: consultazione domande” e “NASpI: comunicazione“.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

NASpI e Centro per l’impiego

Cosa va fatto dopo aver presentato la domanda di NASpI?   

La presentazione della domanda di NASPI equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Però entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, ci si deve recare presso il Centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In caso di non presentazione “spontanea”, il centro per l’impiego convocherà d’ufficio il richiedente.

 

INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ – Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto (circolare Inps n. 174 del 23.11.2017)

 

L’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento:

  • Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) – in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) – in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

 

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.425,21 euro per il 2024).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.425,21 euro per il 2024), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.425,21 euro per il 2024) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2024 a 1.550,42 euro).

L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo dell’indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 5.500 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
    La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:

    • che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS il reddito annuo presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l’attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di NASpI e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASPI-COM. In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI, entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all’INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporta la decadenza dalla NASpI. Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno;
    • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.174 euro, e che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il richiedente la NASpI deve informare l’INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, flaggando l’apposita dichiarazione in domanda e completandola obbligatoriamente con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero.  In alternativa, il richiedente potrà comunicare il suddetto reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – in domanda oppure entro il predetto termine comporta la decadenza dalla NASpI. La dichiarazione del reddito annuale deve essere rinnovata ogni anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).

L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

 

SOSPENSIONE E DECADENZA

 

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.174 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

 

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza. È possibile controllare l’eventuale iscrizione alla Gestione Separata verificando il proprio estratto contributivo.

L’articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell’articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l’articolo 21, l’inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

 

In caso di lavoro all’estero:

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

 

Alcune FAQ sulla NASpI

 

Iscrizione alla Gestione Separata

I contributi della Gestione Separata sono utili per la NASpI?

No. I periodi di iscrizione alla Gestione Separata non sono utili per il diritto, la durata e la misura dell’indennità NASpI.

La sola iscrizione alla Gestione Separata impedisce di ottenere la NASpI?

La sola iscrizione alla Gestione Separata non è ostativa al diritto alla prestazione.

Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione, deve comunque essere obbligatoriamente compilato il campo reddito presunto, inserendo il valore “zero”, perché l’iscrizione alla Gestione Separata non si può cancellare.

L’iscrizione alla Gestione Separata e contestuale iscrizione a un Albo/Cassa professionale impedisce di ottenere la NASpI?

L’iscrizione ad un Albo professionale, in assenza di attività e di reddito, non priva del diritto alla NASpI. Bisogna ricordarsi di comunicare nell’apposito campo della domanda di NASpI il reddito da lavoro autonomo previsto pari a “zero”.

L’iscritto alla Gestione Separata che non svolge alcuna attività di collaborazione o da libero professionista e non versa contributi da anni. va dichiarato nella domanda di NASpI il reddito da lavoro autonomo previsto?

Sì, nella domanda di NASpI deve essere sempre dichiarato il reddito presunto per l’anno in corso, anche se pari a “zero”, per non perdere il diritto all’indennità.

L’iscrizione alla Gestione Separata non è soggetta a cancellazione. Pertanto, in caso di iscrizione – anche se risalente a molti anni prima e senza che sia esercitata alcuna attività che implichi obbligo di versamento dei contributi – è necessario dichiarare il reddito previsto nell’anno, anche se pari a “zero”.

Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può essere resa direttamente nella domanda.

In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, attraverso il servizio NASpI-COM.

In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

Presenza di contribuzione agricola ed extra agricola

Lavoratore agricolo che non ha svolto anche altre attività ed in possesso di contributi diversi. Si ha diritto alla NASpI?

Chi possiede dei periodi di lavoro sia nel settore agricolo che in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI, purché nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro risulti prevalente la contribuzione non agricola.

Qualora invece risulti prevalente la contribuzione agricola, ma in misura tale da non determinare il diritto alla Disoccupazione agricola, il periodo di osservazione si riduce ai soli 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in questo periodo di 12 mesi prevale la contribuzione extra agricola o vi è parità tra le due tipologie di contribuzione, la tua domanda di indennità NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, può essere accolta.

 

NASpI e lavoro accessorio

La prestazione di lavoro accessorio è compatibile con la NASpI?

Se si percepisce già la NASpI, si può svolgere attività lavorativa di natura occasionale (lavoro accessorio) solo in caso di lavori sporadici e saltuari, remunerati tramite il Libretto di Famiglia, nel limite complessivo di 5mila (5.000,00) euro annui.

Nel caso in cui i compensi non superino detto limite, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da tale attività.

 

Indennità di partecipazione a tirocini formativi e NASpI

Se il disoccupato percepisce la NASpI e frequenta tirocini formativi ha diritto alla NASpI o all’indennità di tirocinio?

Nell’ipotesi in cui il tirocinante percepisca la NASpI, l’indennità di tirocinio non può essere corrisposta salvo diversa previsione della normativa regionale sulla indennità di sua competenza.

 

NASpI e nuova attività lavorativa

Cosa succede se si trova una nuova occupazione dopo aver inviato la domanda di NASpI?

Nell’ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di carenza) o durante il periodo di preavviso, l’indennità NASpI non spetta.

Per poter beneficiare dell’indennità, si dovrà quindi presentare una nuova domanda a seguito della cessazione del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.500 euro, la prestazione decade.

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.500 euro, hai diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Se si richiede il “cumulo” si potrà continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto; in caso contrario, la prestazione viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

 

Cosa si può fare in caso di decadenza della NASpI a seguito di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e cessato anticipatamente?

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), si può presentare una nuova domanda di NASpI. Non si può chiedere, invece, il ripristino del pagamento della precedente prestazione perché decaduta.

 

Ultimo lavoro svolto all’estero

Residenza in Italia ma si è svolta l’ultima attività lavorativa dipendente all’estero. E’ possibile presentare domanda di NASpI?

No. La prestazione di disoccupazione non compete all’Italia a meno che non si tratti di lavoratore frontaliero o di un lavoratore diverso dal frontaliero (lavoratori marittimi, persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri, i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci, persone cui si applica un accordo Comunitario relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o di lavoratore stagionale.

 

Domanda di NASpI respinta per mancata comunicazione del reddito

Cosa fare se una domanda di NASpI viene respinta per mancata comunicazione del reddito presunto da attività preesistente?

Nell’ipotesi in cui la domanda di NASpI sia stata respinta per mancata comunicazione – entro 30 giorni dalla data della domanda – del reddito derivante da attività lavorativa autonoma preesistente, è possibile presentare una nuova domanda entro i 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro comunicando il reddito presunto dell’attività in essere.

 

NASpI e malattia non indennizzata

In caso di malattia non indennizzata, la NASpI viene sospesa?

No. In caso di malattia non indennizzata perché insorta oltre il sessantesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la NASpI non è sospesa.

 

NASpI e partita IVA

In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI?

In caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 5.500 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.

 

Come titolare di Partita IVA si ha l’obbligo di dichiarare il reddito previsto nell’anno?

Sì. I titolari di una partita IVA attiva devono dichiarare il reddito presunto in corso d’anno, anche se pari a “zero”.

Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può essere resa nell’apposito campo della domanda.

In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI-COM.

In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.