Nascita di un figlio/a : tutto quello che c’è da sapere per gli adempimenti amministrativi

La nascita di un bambino/a è un evento lieto, ma comporta anche degli adempimenti amministrativi, perché il nuovo arrivato deve trovare posto nel mondo del diritto e per ottenere questo risultato occorre passare attraverso la burocrazia: bisogna inserirlo nei registri dello stato civile, dotarlo di codice fiscale e munirlo dell’assistenza sanitaria.

 

NASCITA e RELATIVI ADEMPIMENTI

L’articolo 1 del Codice Civile dispone che la capacità giuridica – cioè la possibilità di essere titolare di diritti e di obblighi – si acquista al momento della nascita.

La nascita è quindi un evento fondamentale per il diritto della persona umana (la stessa norma dice che i diritti del concepito sono subordinati al suo verificarsi), e deve essere formalizzata in un apposito atto di nascita, da inserire nei registri anagrafici dello stato civile, tenuto dal Comune territorialmente competente in relazione al luogo in cui è avvenuto il parto.

L’atto di nascita viene formato con una dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile (il funzionario del Comune) da uno dei genitori del neonato (non necessariamente da entrambi), o da un loro procuratore speciale, che deve essere munito di apposita delega.

Tale dichiarazione può essere fatta anche dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto e ha compilato il relativo certificato. In questo modo la puerpera non è costretta a recarsi personalmente in Comune, e non devono farlo nemmeno i suoi familiari, compreso il padre del neonato: ci pensa il personale sanitario a dichiarare la nascita, indicando il giorno, l’ora e il luogo in cui è avvenuta, e specificando il sesso del bambino.

Questa attestazione dovrebbe contenere anche le generalità dei genitori, se sono note ai sanitari, e in particolare i dati identificativi della madre, la quale, però, può espressamente chiedere di non essere nominata: si tratta del cosiddetto ” parto in anonimato”.

L’atto di nascita, che viene compilato dall’ufficiale dello stato civile sulla base delle informazioni fornite da chi ha presentato la dichiarazione di nascita, e viene poi registrato nell’Anagrafe del Comune, contiene queste informazioni:

  • l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il luogo in cui è avvenuta la nascita;
  • le generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori del figlio, se è nato nel matrimonio;
  • se il figlio è nato fuori dal matrimonio, le generalità, la cittadinanza, la residenza di chi rende la dichiarazione di riconoscimento del figlio e di coloro che hanno espresso, con atto pubblico, il proprio consenso ad essere indicati come suoi genitori;
  • il sesso del bambino e il nome che gli viene dato; se il dichiarante non fornisce un nome, ad attribuirlo provvede d’ufficio l’ufficiale dello stato civile, e, se i genitori non sono noti, gli impone anche il cognome.

La dichiarazione di nascita deve essere fatta entro 3 giorni se il parto è avvenuto in ospedale, clinica o casa di cura; entro 10 giorni negli altri casi, ossia quando il parto è avvenuto fuori da un centro nascita (ad esempio in casa) e senza assistenza sanitaria.

In queste ipotesi i genitori (o uno solo di essi) possono anche dichiarare la nascita nel proprio Comune di residenza, anziché in quello del luogo ove è avvenuto il parto. A tal proposito c’è una particolarità: se il padre e la madre risiedono in Comuni diversi, la dichiarazione di nascita potrebbe essere fatta anche presso il Comune di residenza del padre, ma il neonato sarà iscritto all’Anagrafe del Comune di residenza della madre.

I giorni utili per effettuare la dichiarazione di nascita si conteggiano a partire da quello successivo alla nascita (in base alla nota e antica regola del dies a quo non computatur in termino); se il terzo o il decimo giorno cadono in una giornata festiva, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

La registrazione del neonato nello stato civile del Comune competente è obbligatoria. Se non si iscrive un neonato all’Anagrafe tempestivamente, la denuncia di nascita viene considerata tardiva e questo può comportare problemi per l’ottenimento del certificato di nascita (serve un provvedimento del tribunale civile).

La dichiarazione di nascita può anche contenere il riconoscimento contestuale del figlio nato fuori dal matrimonio (se invece è nato nel matrimonio, il riconoscimento di entrambi i coniugi come genitori è automatico, ma rimane salva la possibilità di un successivo disconoscimento di paternità).

Alla trascrizione dell’atto di riconoscimento del figlio nei registri anagrafici provvede l’ufficiale dello stato civile Comune presso il quale tale dichiarazione è stata resa.

Il figlio nato da genitori stranieri viene registrato all’Anagrafe del Comune con la medesima procedura sopra descritta, ma l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che i genitori siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente e che siano in possesso del permesso di soggiorno, in modo da potervi aggiungere il neonato.

Il bambino nato all’estero diventa automaticamente cittadino italiano se è figlio di genitori che sono cittadini italiani, ma la sua nascita deve essere comunque trascritta in Italia.

Si può provvedere a questo adempimento anche tramite il Consolato italiano presso il Paese straniero in cui è avvenuta la nascita, esibendo l’atto di nascita emesso da tale Stato; il documento deve essere legalizzato e tradotto in lingua italiana per poter essere registrato nell’ufficio di stato civile del Comune competente.

L’articolo 6 del Codice Civile stabilisce che ogni persona ha diritto al nome. Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi, che saranno registrati all’Anagrafe. Attenzione: se ci sono due o più nomi separati da una virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dal Comune verrà riportato solo il primo di essi.

Non si può dare al bambino lo stesso nome del padre, se vivente, e dei suoi fratelli e sorelle viventi. Inoltre sono vietati per legge i nomi «ridicoli e vergognosi».

Se entrambi i genitori non sono conosciuti, il bambino non può ricevere nomi o cognomi che facciano intendere la sua origine naturale, cioè fuori dall’unione coniugale dei genitori (come avveniva tempo fa, quando determinati cognomi – ad esempio, Diotallevi o Trovato – venivano imposti proprio per contraddistinguere queste nascite che fino al 1975, cioè prima della riforma del diritto di famiglia, erano considerate “non legittime”).

Quanto al cognome, una celebre sentenza della Corte Costituzionale del 2022 ha stabilito che è illegittima l’automatica attribuzione del cognome paterno: per non violare il principio di uguaglianza, «il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori», secondo l’ordine da essi concordato (quindi si può anteporre quello paterno a quello materno, o viceversa, oppure dare al neonato il solo cognome del padre o della madre). In mancanza di accordo tra i genitori, sul cognome da dare al bambino decide il giudice.

Se i genitori non sono sposati ma hanno effettuato entrambi il riconoscimento del figlio al momento della denuncia di nascita, viene attribuito il cognome del padre, a meno che essi non abbiano richiesto di aggiungere anche quello materno, o abbiano voluto attribuire entrambi i cognomi; se invece il figlio è riconosciuto soltanto dalla madre (oppure prima dalla madre e successivamente dal padre), al momento della denuncia di nascita acquisisce il solo cognome materno e non quello paterno; in tutti i casi, se il riconoscimento non è contemporaneo, vale la regola secondo cui il figlio porterà il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

 

ATTRIBUZIONE del CODICE FISCALE e della TESSERA SANITARIA

Dopo la registrazione all’Anagrafe, al bambino viene attribuito il codice fiscale, formato dall’Agenzia delle Entrate con la procedura algoritmica che lo crea partendo dai suoi dati anagrafici.

L’Anagrafe tributaria è collegata telematicamente con le Anagrafi comunali, quindi l’informazione della nascita viene acquisita automaticamente e, salvi casi particolari, non è necessario presentare un’apposita richiesta di rilascio del codice fiscale per il neonato. È sempre l’Agenzia delle Entrate a curare il recapito del tesserino all’indirizzo di residenza dei genitori. In ogni caso, non appena attribuito, il numero di codice fiscale può essere utilizzato per compiere qualsiasi atto o dichiarazione.

Il codice fiscale viene riportato anche nella tessera sanitaria del neonato, che serve per avere l’accesso a tutte le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, a partire dalla scelta del pediatra di fiducia.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice civile:

  • articolo 231 – Paternità del marito
  • articolo 232 – Presunzione di concepimento durante il matrimonio
  • articolo 234 – Nascita del figlio dopo i trecento giorni
  • articolo 236 – Atto di nascita e possesso di stato
  • articolo 243 bis – Disconoscimento di paternità
  • articolo 250 – Riconoscimento
  • articolo 253 – Inammissibilità del riconoscimento
  • articolo 254 – Forma del riconoscimento

Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000 – «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile».

Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 – «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente».