Inps: NASpI e DIS-COLL, diritto con minimo16 anni di età anagrafica ed oltre i 67 anni

L’Inps, con proprio messaggio n. 750 del 20.2.2024, sentito il parere deI Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.

Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della
relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo è stato evidenziato, che ai sensi del richiamato articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.

Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, questo risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.