L’Inps, con propria circolare n. 35 del 20.2.2024, fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024), alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni.
Qui di seguito analizziamo le novità
NUOVA ETA’ ANAGRAFICA
L’articolo 1, comma 136, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi (in sostituzione dei 63 anni previsti negli anni precedenti).
L’Inps precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.
CRISTALLIZZAZIONE DEL DIRITTO
Come indicato al paragrafo 2 della circolare inps n. 15 del 1° febbraio 2019 e ribadito al paragrafo 1 della circolare n. 62 del 2022, l’Istituto precisa che per i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).
LAVORI GRAVOSI
Conferma da parte dell’Inps che il beneficio continua ad applicarsi agli appartenenti alle categorie professionali individuate dalla legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 92, che svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.).
INCUMULABILITA’
In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
– svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
– svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
Per lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, si intende colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (circolare inps n. 9 del 22gennaio 2004).
Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia – 67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026 -.
Per il raggiungimento del limite dei € 5.000,00 di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva l’intero reddito annuale conseguito nel periodo di godimento dell’ape sociale, cioè anche quello relativo ai mesi dell’anno anteriori alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età di vecchiaia.
I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”
TERMINI DI VERIFICA
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
– 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
– 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
– 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
DECORRENZA
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Importante : I soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.