Pensioni: nel 2024 è possibile raggiungere il requisito pensionistico con 5, 10 e 15 anni di contribuzione?

E’ possibile andare in pensione, nel 2024, con pochi contributi?

 

La risposta è SI, è possibile andare in pensione con 5, 10 e 15 anni di contribuzione e qui di seguito valuteremo le varie opzioni:

  • Pensione di Vecchiaia con 5 anni di contributi;
  • assegno ordinario d’invalidità, con 5 anni di contributi;
  • pensione ordinaria d’inabilità, con 5 anni di contributi;
  • pensione d’invalidità Enasarco, con 5 anni di contributi;
  • pensione d’inabilità Enasarco, con 5 anni di contributi;
  • pensione di vecchiaia/rendita contributiva Enasarco, con 5 anni di contributi;
  • pensione di vecchiaia non vedenti, con 10 anni di contributi;
  • pensione di invalidità delle casse professionali;
  • pensione contributiva delle casse professionali;
  • pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi;
  • pensione di vecchiaia non vedenti, con 15 anni di contributi.

 

 

PENSIONE di VECCHIAIA con 5 anni di contributi

Può accedere alla pensione di vecchiaia “contributiva” con 5 anni di contributi chi è iscritto presso una Gestione INPS e ha iniziato ad accreditare contributi, dal 1996 in poi. Se ha versato almeno 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) ed ha compiuto i 71 anni di età – età anagrafica valida fino al 31.12.2026 -, allora ha diritto ad andare in pensione. 

 

ASSEGNO ORDINARIO d’INVALIDITA’ – art. 1 legge 222/84 –

Coloro che sono iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, o ad alcuni fondi sostitutivi, la cui capacità lavorativa risulti ridotta, possono ottenere, su richiesta, l’assegno ordinario d’invalidità con soli 5 anni di contributi.

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori che, oltre alla riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, risultino:

  • assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni;
  • con anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali tre (156 contributi settimanali) versati negli ultimi 5 anni.

L’assegno ordinario d’invalidità è cumulabile con i redditi derivanti dall’attività lavorativa, ma l’assegno può essere ridotto in base al reddito percepito.

I periodi coperti dall’assegno, in assenza di contributi da lavoro vengono considerati utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, nella quale l’assegno viene automaticamente trasformato al raggiungimento dell’età pensionabile – 67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026 – se il beneficiario è in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla vigente normativa.

 

PENSIONE ORDINARIA d’INABILITA’ – art. 2 legge 222/84 –

La pensione ordinaria d’inabilità è molto simile all’assegno ordinario di inabilità, in quanto i requisiti contributivi sono gli stessi, almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio, ma viene richiesta l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è infatti incompatibile con qualsiasi attività da lavoro e con l’iscrizione presso albi, elenchi e ruoli.

Il trattamento è calcolato “maggiorando” la contribuzione in essere con l’incremento virtuale fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione tra la data di decorrenza della pensione d’inabilità ed il compimento dei 60 anni di età anagrafica, validi sia per la donna e sia per l’uomo. 

 

PENSIONE d’INVALIDITA’ ENASARCO – 5 anni di contributi –

L’ ENASARCO – Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – è la Fondazione o Cassa, degli Agenti e Rappresentanti di Commercio ed è stata costituita ai sensi dell’articolo 1, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Eroga agli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa di quella prevista dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613.

L’iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. a) abbia riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l’iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata;
  2. b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

 

PENSIONE d’INABILITA’ ENASARCO – 5 anni di contributi –

L’iscritto può chiedere la pensione di inabilità qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. a) abbia riportato un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  2. b) abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno un anno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. L’anno nel quinquennio non è richiesto nell’ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.

 

PENSIONE di VECCHIAIA/Rendita Contributiva ENASARCO – 5 anni di contributi –

Gli iscritti all’Enasarco a partire dell’1° gennaio 2021, che abbiano 67 anni compiuti d’età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024 – per la precisione dal 1° febbraio 2024 -, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92 – quota prevista per la pensione di vecchiaia, con minimo 67 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione -.

 

PENSIONE di VECCHIAIA per NON VEDENTI – 10 anni di contribuzione –

Nell’assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità (arg. ex art. 2 della legge 258/1952) hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell’età di 56 anni, se uomini, e di 51 anni se donne se lavoratori dipendenti, oppure, se lavoratori autonomi, all’età di 61 anni se uomini e 56 anni se donne, in base all’adeguamento dell’aspettativa di vita Istat. Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch’esso pari a 10 anni. La pensione di vecchiaia per i non vedenti risulta essere interessata dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di 12 mesi dal perfezionamento del requisito (18 mesi in caso di lavoratori autonomi).

I lavoratori non vedenti possono, tuttavia raggiungere più agevolmente i requisiti contributivi avvalendosi di 4 mesi di anzianità figurativa, come disciplinato dall’art. 9, comma 2, della legge 113/1985 e dall’art. 2 della legge 120/1991 per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private. Il beneficio è attribuibile a domanda dell’interessato, senza limite dei 5 anni, ed è considerato utile sia ai fini della determinazione del diritto che della misura della pensione (delle sole quote di pensione erogate con il sistema retributivo, per quelle liquidate con il sistema contributivo la maggiorazione vale solo per il diritto) nonché dell’anzianità assicurativa.

 

PENSIONI d’INVALIDITA’ delle CASSE PRIVATE dei PROFESSIONISTI – 10 anni di contribuzione –

Esiste anche una pensione di invalidità delle Casse Professionali che consente di ritirarsi dal lavoro con 10 anni di contributi.

È il caso delle seguenti casse dei professionisti:

  • INARCASSA, la Cassa degli Ingegneri ed Architetti, che concede:
    • la pensione di invalidità in caso di riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con almeno 5 anni di contributi anche non continuativi. Tale requisito contributivo viene meno in caso di infortunio;
    • la pensione di inabilità, in caso di perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione, con almeno 2 anni di contributi anche non continuativi. Requisito non previsto in caso di infortunio.
  • CNPADC, la Cassa dei Dottori Commercialisti:
    • pensione d’invalidità per capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo, con almeno 10 anni di contributi, oppure 5 anni in caso di infortunio, o meno in caso di contribuzione continuativa dal 36° anno di età;
    • pensione di inabilità in caso di perdita totale dalla capacità lavorativa, con 10 anni di contributi, o meno se l’iscrizione è in atto continuativamente da data anteriore al 36° anno di età e nessun requisito contributivo in caso d’infortunio.
  •  CIPAG, la Cassa Geometri:
    • pensione d’invalidità, per capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo, con almeno 10 anni di contributi, o 5 in caso di infortunio;
    • pensione d’inabilità, con gli stessi requisiti contributivi e totale perdita della capacità all’esercizio della professione.
  • ENPACL, la Cassa dei Consulenti del Lavoro:
    • pensione di invalidità con 10 anni di contributi;
    • pensione di inabilità con 5 anni di contributi.
  • CNPR, la Cassa dei Ragionieri, che consente ai propri iscritti di accedere con 10 anni di contributi alle pensioni di inabilità e invalidità.
  • Cassa Forense, la Cassa degli Avvocati, che consente ai propri iscritti di andare in pensione di inabilità o invalidità con 5 anni di contributi.

 

PENSIONE CONTRIBUTIVA delle CASSE PROFESSIONALI

Agli iscritti alle Casse Professionali vengono concesse diverse opzioni di pensione contributiva con meno di 10 anni di contributi.

Le casse professionali che consentono ai propri iscritti di andare in pensione con un’anzianità contributiva inferiore ai 10 anni sono:

  • CNPADC, la Cassa dei Dottori Commercialisti, a patto di essere privi di contribuzione antecedente al 2004, almeno 62 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva;
  • Cassa Forense, la Cassa degli Avvocati, con 70 anni di età e almeno 5 anni di contributi. Qui viene anche previsto un massimo di 34 anni di contribuzione;
  • EPAP e Cassa degli Psicologi, con un minimo di 5 anni di versamenti e 65 anni di età;
  • INARCASSA, la Cassa degli Ingegneri ed Architetti, agli iscritti spetta la pensione contributiva, dal 2013 pensione di vecchiaia unificata, con almeno almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA ed abbiano compiuto almeno 70 anni  e 6 mesi di età, senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.

 

PENSIONE di VECCHIAIA con 15 anni di contribuzione

L’ordinamento previdenziale prevede tre deroghe Amato (la quarta non è più utilizzabile), grazie alle quali è possibile, con soli 15 anni di contribuzione, pari a 780 settimane, andare in pensione, all’età anagrafica dei 67 anni (fino al 31.12.2026).

Si tratta di eccezioni che riguardano chi possiede una certa anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, chi possiede l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro la data del 26 dicembre 1992 o, ancora, chi ha alle spalle almeno 10 anni di lavoro discontinuo, unitamente ad altri requisiti.

Da non dimenticare, poi, che è possibile ottenere la pensione di 15 anni di contributi grazie al computo presso la gestione separata: in buona sostanza, chi sceglie di far confluire tutti i versamenti posseduti verso questa gestione, può ottenere la pensione di vecchiaia contributiva (che si consegue con un requisito anagrafico maggiore rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria). La pensione di vecchiaia contributiva richiede solamente cinque anni di versamenti; il computo, però, ne richiede 15 complessivi: ecco perché attraverso il computo si ottiene la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.

La prima delle deroghe Amato consente di conseguire la pensione con un minimo di 15 anni di contribuzione, purché tutti quanti accreditati entro il 31 dicembre 1992. Nei 15 anni di contribuzione possono essere contati “tutta” la contribuzione, compreso i periodi di lavoro all’estero, i contributi figurativi e da riscatto, nonché ricongiunti verso le gestioni Inps.

Sono ammessi alla deroga sia gli scritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps che gli iscritti presso i fondi sostitutivi ed esclusivi.

La seconda deroga Amato consente di conseguire la pensione di vecchiaia con 15 anni di versamenti ed ha ottenuto dall’Inps l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro il 26 dicembre 1992.

Attenzione: non è necessario avere versato almeno un contributo volontario entro la stessa data, è sufficiente la sola autorizzazione.

I 15 anni di contribuzione possono essere collocati anche dopo il 31 dicembre 1992.

Questa seconda deroga Amato non può essere fruita da coloro che sono iscritti presso le gestioni esclusive dell’Inps, come dipendenti pubblici, in quanto per queste categorie di lavoratori l’autorizzazione alla contribuzione volontaria non poteva essere conseguita alla data del 31 dicembre 1992.

La terza deroga Amato consente di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi alle seguenti condizioni:

– almeno 15 anni di contribuzione da lavoro subordinato, accreditati presso il fondo pensione dei lavoratori dipendenti;

– almeno 25 anni di anzianità assicurativa: in buona sostanza, il primo contributo Inps deve risultare versato almeno 25 anni prima della domanda di pensione, anche se poi si possiedono meno di 25 anni di contributi (Definizione: Anzianità assicurativa Corrisponde al tempo misurato in anni mesi e giorni, trascorso dal primo contributo accreditato e la data in cui si matura il diritto alla pensione. L’inizio dell’assicurazione è fissato in corrispondenza di un contributo obbligatorio da lavoro dipendente, ma vale anche il contributo autonomo, si ricorda tuttavia che il contributo autonomo non è considerato utile ai fini della maturazione del requisito contributivo per il quale è ammessa contribuzione da solo lavoro dipendente) almeno 10 anni, all’interno dell’intera carriera  lavorativa, devono risultare lavorati in modo discontinuo; tale non è considerata l’annualità lavorata dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma nella quale risultino accreditate meno di 52 settimane, a causa di un part-time che renda la retribuzione inferiore al minimo per l’accredito di un’annualità intera (minimale retributivo per l’anno 2022 per l’accredito delle 52 settimane € 10.896,00 annui) ai fini pensionistici.

 

Il requisito dei 15 anni di contribuzione può essere conseguito anche attraverso il cumulo dei contributi, cioè sommando gratuitamente i versamenti accreditati ai fini del diritto a pensione. Il cumulo è tuttavia possibile soltanto laddove le casse che partecipano alla sommatoria prevedano tutte, nel loro ordinamento, la deroga Amato della quale ci si vuole avvalere.

 

Precisazione:

La prima e la seconda deroga Amato sono valide sia per i lavoratori dipendenti e sia per i lavoratori autonomi; mentre invece la terza è valida solo per i lavoratori dipendenti.

 

La pensione di vecchiaia contributiva, che può essere fruita dai lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, si consegue con un minimo di 71 anni di età anagrafica (fino al 31.12.2024) e di 5 anni di contributi.

 

Questa pensione può essere conseguita anche da chi possiede contribuzione al 31 dicembre 1995, ma soltanto qualora si opti per il computo presso la gestione separata.

In questo caso, tutta la contribuzione confluisce presso la gestione separata Inps.

Pertanto, anche le quote di pensione che originariamente sarebbero state calcolate con il sistema retributivo o misto, vengono ricalcolate con il metodo contributivo, normalmente penalizzante.

Inoltre, sono richiesti specifici requisiti per aderire al computo:

– meno di 18 anni accreditati al 31 dicembre 1995;

– almeno un contributo accreditato al 31 dicembre 1995;

– almeno un contributo accreditato presso la gestione separata, pari ad 1 mese;

– almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

In base a quanto esposto, la pensione di vecchiaia contributiva può essere ottenuta con un minimo di 15 anni di versamenti, con riferimento a coloro che optano per il computo, ma sempre all’età anagrafica dei 71 anni.

Attenzione: la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi può essere ottenuta soltanto con il computo, in quanto l’interessato ottiene lo status di iscritto presso la gestione separata, quindi iscritto dal 1996 in poi, pur possedendo contribuzione collocata in annualità precedenti.

La stessa pensione di vecchiaia non può essere ottenuta attraverso l’opzione al contributivo, in quanto tale regime fa conservare lo status di vecchio iscritto, pur determinando l’applicazione delle regole di calcolo del sistema contributivo, compresa l’applicazione dei massimali annuali, a partire dalla data nella quale l’opzione diviene efficace.

 

PENSIONE di VECCHIAIA per NON VEDENTI – 15 anni di contribuzione –

I lavoratori non vedenti, che non sono in possesso di almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità (arg. ex art. 2 della legge 258/1952), possono andare in pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi, al perfezionamento dell’età di 61 anni, se uomini, e di 56 anni, se donne se lavoratori dipendenti, oppure, se lavoratori autonomi, all’età di 66 anni se uomini e 61 anni se donne, in base all’adeguamento dell’aspettativa di vita Istat.

La pensione di vecchiaia per i non vedenti con i 15 anni di contributi risulta essere interessata dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di 12 mesi dal perfezionamento del requisito (18 mesi in caso di lavoratori autonomi). I lavoratori non vedenti possono, tuttavia raggiungere più agevolmente i requisiti contributivi avvalendosi di 4 mesi di anzianità figurativa, come disciplinato dall’art. 9, comma 2, della legge 113/1985 e dall’art. 2 della legge 120/1991 per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private. Il beneficio è attribuibile a domanda dell’interessato, senza limite dei 5 anni, ed è considerato utile sia ai fini della determinazione del diritto che della misura della pensione (delle sole quote di pensione erogate con il sistema retributivo, per quelle liquidate con il sistema contributivo la maggiorazione vale solo per il diritto) nonché dell’anzianità assicurativa.