Inps: pensione anticipata flessibile – c.d. quota 103 – e l’incentivo al posticipo. Chiarimenti

L’Inps, con proprio messaggio n. 4558 del 19.12.2023, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/12/14530_Messaggio-numero-4558-del-19-12-2023.pdf  -fornisce le istruzioni operative ed i chiarimenti per l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197 del 29.12.2022.

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

La misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.