Smart Working fragili : nuove regole

Dal primo gennaio 2023 va in soffitta il lavoro agile semplificato, sperimentato durante il Covid, mentre resta il diritto prioritario esclusivamente per i lavoratori fragili, almeno per il primo trimestre 2023: lo prevede la legge di Bilancio 2023. Una sorta di proroga dimezzata rispetto alle norme fino al 31 dicembre, che riconoscevano il diritto anche ai genitori di figli fino a 14 anni.

Nel corso dell’iter di conversione della Manovra economica, è stata inserita la proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto allo smart working per «i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 221/2021» convertito, con modificazioni, dalla legge 11/2022. Sono i cosiddetti lavoratori fragili. Queste le patologie ammesse:

  • marcata compromissione della risposta immunitaria,
  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva,
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica),
  • attesa di trapianto d’organo,
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART),
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
  • mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure,
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.),
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.),
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave,
  • pregressa splenectomia,
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Lavoro agile anche per pazienti con almeno tre delle seguenti patologie:

  • cardiopatia ischemica,
  • fibrillazione atriale,
  • scompenso cardiaco,
  • ictus,
  • diabete mellito,
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica,
  • epatite cronica,
  • obesità.

A questi dipendenti, il datore di lavoro non può negare lo smart working, se lo richiedono. Gli altri lavoratori, invece, possono lavorare in modalità agile in base agli accordi aziendali.

Le regole sullo smart working sono state modificate dal decreto Semplificazioni, 73/2022. Dal primo gennaio torna necessario l’accordo individuale ma la procedura di comunicazione al ministero è stata snellita. C’è un apposito modello (allegato al decreto ministeriale 149/2022, scaricabile dal sito del dicastero del Lavoro), nel quale si inseriscono i riferimenti del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, le informazioni di base sul rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato, apprendistato) e la sua durata, gli estremi dell’accordo e la sua durata. Non c’è bisogno di allegarlo. Il modello si invia entrando nell’area riservata del Portale dei Servizi Online del Ministero del Lavoro, entro cinque giorni dall’attivazione dello smart working.