Maternità, paternità e congedo parentale. Prime indicazioni dell’Inps

L’Inps, con proprio messaggio n. 3066 del 4.8.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Messaggio_numero_3066_del_04-08-2022.pdf  – fornisce le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

Il Dlgs n. 105/2022 intende promuovere un miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e di vita familiare a tutti i lavoratori con compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, nonché di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, per un’effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.

 

Congedo di paternità obbligatorio

Viene reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, fruibile dal padre lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, in caso di nascita o di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto che spetta al padre lavoratore, in aggiunta al congedo di paternità «alternativo», spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. E spetterà anche ai lavoratori del pubblico impiego (che sino ad oggi erano stati esclusi).

 

Maternità delle lavoratrici autonome

L’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U., prevedendo per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto “ nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3 ” del T.U.
L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL, come previsto dal rinvio all’articolo 17, comma 3, dello stesso T.U.

 

Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

Oggi, per il congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori spetta un’indennità fino al sesto anno di vita del bambino pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di sei mesi tra i genitori (quindi, anche tutti e sei mesi a un solo genitore). Il dlgs estende il diritto all’indennità fino ai 12 anni di vita del bambino e prevede una diversa ripartizione tra i genitori. In particolare, l’indennità rimane pari al 30% della retribuzione, ma spetta:

  • in misura di tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
  • per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro.

Pertanto, i mesi di congedo coperti dall’indennità salgono da sei a nove. Inoltre, è elevato da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo (sostegno ai nuclei familiari monoparentali).

 

Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata

Il decreto legislativo n. 105/2022 dispone la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa
tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

 

Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi

Il decreto legislativo n. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., riconoscendo il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

 

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.