Giornalisti: fino al 31.12.2023, per la disoccupazione, valgono le vecchie regole

L’Inps, con propria circolare n. 91 del 27.7.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Circolare_numero_91_del_27-07-2022.pdf  fornisce istruzioni sulla disciplina dell’indennità di disoccupazione, che gestirà, a partire del 1° luglio 2022.

Ci sarà un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2023 durante il quale resta confermata la disciplina speciale Inpgi in vigore sino al 30 giugno 2022. Dal 1° gennaio 2024, invece, anche i giornalisti avranno diritto alla NASpI, cioè al trattamento di disoccupazione previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’Inps.

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti aventi diritto alla prestazione devono presentare domanda all’INPS (e non più all’INPGI) in via telematica accedendo al sito web dell’Istituto con Spid, Cie o Cns. La domanda, come previsto sinora, va presentata entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso.

Sino al 31 dicembre 2023 resta confermata la disciplina speciale prevista dall’Inpgi (artt. 22-23 del Regolamento Previdenziale Inpgi). Cioè il trattamento di disoccupazione spetta al giornalista che abbia cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non rileva, ad esempio, una domanda di dimissioni o la risoluzione consensuale) in presenza di almeno un biennio di iscrizione all’Inpgi.

Se nel biennio anteriore alla cessazione l’assicurato può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione il trattamento di disoccupazione è pari al numero di giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione (cd. trattamento «ridotto»). Se possiede almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio in parola il trattamento spetta sino ad un massimo di 360 giorni più ulteriori 360 giorni di trattamento «straordinario» (non coperto però da contribuzione figurativa) se al termine del trattamento ordinario permane lo stato di disoccupazione.

Restano pure confermate le regole Inpgi in materia di sospensione della prestazione per rioccupazione, cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e regime delle incompatibilità e incumulabilità. A tale riguardo l’Inps spiega che la prestazione non è compatibile con prestazioni pensionistiche dirette erogate da una o più forma di previdenza obbligatorie, ape sociale, Naspi, Dis-coll, Alas e l’Iscro nonché con malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.