Agenzie di viaggi e tour operator: adempimenti per l’esonero contributivo

L’Inps, con propria circolare n. 89 del 27.7.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/07/Circolare_numero_89_del_27-07-2022.pdf  –  fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori), con particolare riferimento alle modalità di quantificazione dell’esonero spettante.

Il predetto esonero, come indicato al citato comma 2-ter dell’articolo 4 del decreto legge n. 4 del 2022, è riconosciuto, fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

Con successivo messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.