Nel mese di luglio 2022, l’Inps provvederà ad erogare d’ufficio la somma aggiuntiva – la 14^ mensilità – a tutti i pensionati aventi diritto .
Per l’anno 2022 devono essere valutati i seguenti redditi:
– Nel caso di prima concessione:
- tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’ anno 2022 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
– Nel caso di concessione successiva alla prima :
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2022;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2021 .
Pertanto, per l’anno corrente sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti al 2022.
Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell’anno 2021 ovvero, per le prime concessioni , nell’anno 2022 .
La somma aggiuntiva viene in ogni caso corrisposta a luglio 2022, in via provvisoria, e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2022 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2022, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni della ex SPORTASS.
Tutti quelli che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 20202e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2022, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2022.
Redditi da considerare
In riferimento alla norma si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
In applicazione alla normativa devono essere presi in considerazione i redditi assoggettabili all’IRPEF nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all’IRPEF fatte salve le esclusioni previste dalla legge.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
Non devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa:
– i trattamenti di famiglia comunque denominati;
– le indennità di accompagnamento;
– il reddito della casa di abitazione;
– i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
– le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Non devono altresì essere considerati i redditi:
– delle pensioni di guerra, per espressa previsione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, concernente la disciplina delle pensioni di guerra (v. circolare inps n.268 del 25 novembre 1991);
– dell’indennità prevista per i ciechi parziali dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508, e dell’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall’articolo 4 della stessa legge; tali provvidenze, infatti , al pari delle indennità di accompagnamento, hanno natura di contributo forfettario per rimborso di spese vive conseguenti al fatto oggettivo della minorazione e, per tale natura, non sono assimilabili ad alcuna forma di reddito concettualmente intesa (v. messaggio inps n.14878 del 27 agosto 1993);
– dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; ciò in quanto a suo tempo il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha espresso l’avviso che tale indennizzo non deve essere computato nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia e di altre prestazioni di competenza dell’Istituto collegate al reddito (v. circolare inps n. 203 del 6 dicembre 2000);
– delle 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che per espressa previsione della norma stessa non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. (v. circolare inps n. 9 del 16 gennaio 2001);
– dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità; ciò in quanto tali interventi economici presentano le caratteristiche di rimborso spese per oneri particolari sopportati dagli anziani piuttosto che quelle di redditi erogati con continuità (v. messaggio inps n.362 del 18 luglio 2000).
A breve le istruzione dell’Inps.