Tutela Maternità/Paternità lavoratori esercenti attività musicali

L’Inps, con proprio messaggio n. 550 del 3.2.2022  –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Messaggio_numero_550_del_03-02-2022.pdf  –  ricorda che il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (di seguito, anche T.U. maternità/paternità o testo unico), ha previsto che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico, rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Inoltre, è stato chiarito che per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo sono riconosciute le tutele previste nel T.U. maternità/paternità per i lavoratori dipendenti, mentre per i rapporti di lavoro autonomo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo testo unico ed è stato, altresì chiarito che, per effetto della novella, a far data dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

Per tali figure, cioè l’esercente attività musicali, il legislatore, tenuto conto dei profili di imprenditorialità dell’attività economica, ha ritenuto di introdurre una disciplina previdenziale analoga a quella spettante agli esercenti attività commerciali.

Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, come modificato dall’articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.