Pillole di Ex-Enpals

Le circolari dell’Inps, la n. 155 del 20.102021 e la n. 163 del 29.10.2021 hanno portato delle modifiche “essenziali” alla normativa ex-enpals … nella 155 si parla dell’ampliamento delle attività che comportano l’iscrizione al fondo enpals … :

Ampliamento attività che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (D.L. 73 del 25.5.2021 convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23.7.2021)

  • Codice 901 Attività di insegnamento e formazione per i raggruppamenti “A
  • Codice 902 Attività di insegnamento e formazione per i raggruppamenti “B
  • Codice 903 Attività promozionali per i raggruppamenti “A
  • Codice 904 Attività promozionali per i raggruppamenti “B”.

… invece nella circolare 163  si parla  delle misure in materia pensionistica per i lavoratori assicurati nell’enpals… :

Misure in materia pensionistica per i lavoratori assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (Art. 66 commi dal 17 a 19 del D.L. 73 del 25.5.2021 convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23.7.2021) .

Le relative norme entrano in vigore per le pensioni aventi decorrenza dall’1.8.2021.

A decorrere dal primo Luglio 2021 i lavoratori dello spettacolo del raggruppamento “A” coprono un anno non più con 120 contributi giornalieri ma con 90 contributi giornalieri.

La disposizione si applica per le pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti e anticipate.

E’ esclusa la pensione di Invalidità Specifica per la quale occorrono 600 contributi giornalieri di cui 120 nel triennio antecedente la domanda di pensione.

I lavoratori del raggruppamento “A” perfezionano il requisito contributivo dell’anzianità assicurativa  prevista dalla prestazione richiesta quando almeno i 2/3 dei contributi si riferisca a prestazioni effettive svolte nel campo dello spettacolo e 1/3 si riferisca a prestazione di altro genere già prevista dall’art.16 del dpr 31.12.1071 n.1420.

Per le pensioni ai ballerini/tersicorei e ai coreografi si applicano dall’1.7.2021,  i 90 giorni per coprire un anno, non si applica invece la norma dei 2/3 e 1/3 di cui precedente punto.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti, ai lavoratori appartenenti la raggruppamento “A”, sono concessi i contributi dì ufficio al massimo per 10 anni,  45 contributi annui fino alla concorrenza di 90 contributi annui  quando in un anno abbia una retribuzione globale derivante  da attività  con iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a 4 volte il minimo previsto per l’AGO.

Per gli Attori cinematografici e audiovisivi ai soli fini del diritto è accreditato al momento della liquidazione della pensione un giorno aggiuntivo fino alla concorrenza dei 90 giorni previsti per la copertura di un anno.

 

Allegato Circolare Inps n. 155 del 2021 https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/10/Circolare_numero_155_del_20-10-2021.pdf

Allegato Circolare Inps n. 155 del 2021 allegato n.1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/10/Circolare_numero_155_del_20-10-2021_Allegato_n_1.pdf

Allegato Circolare Inps n. 163 del 2021 https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/10/Circolare_numero_163_del_29-10-2021.pdf

Allegato Circolare Inps n. 163 del 2021 allegato n. 1  https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/10/Circolare_numero_163_del_29-10-2021_Allegato_n_1.pdf

Allegato Circolare Inps m. 163 del 2021 allegato n. 2  https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/10/Circolare_numero_163_del_29-10-2021_Allegato_n_2.pdf