Inps: Modello ObisM per l’anno 2021

L’INPS, con proprio messaggio n. 1359 del 31.3.2021, comunica che, come ogni anno, viene messo a disposizione dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale – www.inps.it -, con una fra le seguenti credenziali:

  • il PIN dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • lo SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica);
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

  • 027-VOCRED;
  • 028-VOCOOP;
  • 029-VOESO;
  • 143-APESOCIAL;
  • 127-CRED27;
  • 128-COOP28;
  • 129-VESO29;
  • 198-VESO33;
  • 199-VESO92.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione (c.d. modello ObisM) conterrà le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

NOVITA’ 2021

Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche: importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente); eventuali ulteriori due mensilità se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano); importo delle singole trattenute fiscali;
eventuali detrazioni di imposta applicate.

Con riferimento alla tassazione delle pensioni i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, si comunica che, al fine di garantire l’applicazione dell’imposta in maniera omogenea nel corso dell’anno, a decorrere dal 2021 il calcolo delle ritenute IRPEF è stato impostato tenendo conto dell’importo complessivo annuo della pensione, per cui le relative ritenute verranno trattenute mensilmente, al netto delle detrazioni eventualmente spettanti, nei mesi da gennaio a dicembre. Il suddetto calcolo non incide sull’importo annuo dell’IRPEF complessivamente trattenuta, che resta invariato, ma assicura che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia omogenea a quella degli altri ratei dell’anno. Le relative indicazioni sono riportate nella sezione “Informazioni fiscali” del modello.

Infine, nei casi previsti dalla legge, viene riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro.


Nel certificato di pensione vengono poi riportati specifici avvisi sia per ricordare ai titolari di pensioni anticipate “quota 100” e “precoci” il peculiare regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro ai fini della sospensione, sia l’obbligo in capo ai soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

Inoltre, verrà visualizzata l’informazione relativa all’erogazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) qualora corrisposta per l’anno corrente.


A differenza degli scorsi anni, si comunica che a decorrere dal 2021 il certificato di pensione, a seguito delle implementazioni effettuate, verrà messo a disposizione in modalità dinamica; conseguentemente, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.


Pertanto, sarà possibile, per le pensioni della Gestione privata e di quella dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno e verrà aggiornato in base alle informazioni disponibili in archivio alla data di richiesta del certificato stesso.