Pensione Anzianità/Anticipata per i lavori particolarmente faticosi e pesanti

L’Inps , con messaggio n. 1169 del 19.3.2021 , fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento , entro il 1° maggio 2021, dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti , con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti per l’anno 2022 .

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

DESTINATARI

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti .

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 20212, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati  in mansioni particolarmente faticose e pesanti e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6 .

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 .

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti .

Decorrenze

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il differimento di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova  applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Allegato Messaggio Inps https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/03/Lavori-gravosi-e-pesanti-anni-2021-Messaggio-Inps-n.-1169-del-19-03-2021.pdf