Anf per lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito

L’Inps, con la circolare n. 45 del 22.3.2019, ha fornito le indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo a decorrere dal 1° aprile 2019. In particolare, è previsto che le domande per tale prestazione, precedentemente presentate direttamente dai lavoratori ai propri datori di lavoro con modello “ANF/DIP” (cod. SR16), devono essere inoltrate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica attraverso la procedura “ANF DIP”.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, finalizzate alla corretta gestione dei pagamenti diretti degli ANF per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione che derivano da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i lavoratori che percepiscono indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga, per l’assegno ordinario, per la cassa integrazione salariale operai agricoli, nonché per l’ indennità di mancato avviamento al lavoro –, con il messaggio n. 833 del 25.2.2021, l’Inps rappresenta la necessità di applicare le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” per i lavoratori dipendenti che risultano essere fondamentali per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.

1. Presentazione domanda: La procedura “ANF DIP” consente di effettuare il calcolo degli importi giornalieri e mensili che spettano al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta, evitando, in tal modo la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo familiare.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, nell’area riservata del portale istituzionale www.inps.it. Viene inviato al richiedente un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta. L’esito è visibile, con le stesse modalità, anche dai Patronati che, su delega del richiedente, hanno inviato le domande di ANF all’Istituto.

La medesima procedura “ANF DIP” dovrà essere utilizzata e seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto per i percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

Pertanto il lavoratore interessato, laddove non abbia già provveduto, deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.

Si ribadisce inoltre che è necessario presentare – prima di inoltrare domanda di “ANF DIP” – la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.

2. Richiesta pagamento diretto su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA: L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

2.1 Modalità operative: L’importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell’apposito campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, con le consuete modalità. La verifica dell’importo indicato nel modello SR41 sarà sottoposto alla verifica di coerenza mediante una procedura automatizzata mentre per gli importi indicati nel modelli SR43 la verifica sarà a cura degli operatori. In presenza di un importo incoerente la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.