Opzione Donna 2021: aperte le domande

L’Inps, con proprio messaggio n. 217 del 19.1.2021, comunica che le domande di pensione per l’opzione donna 2021 sono state aggiornate e possono essere presentate con le consuete modalità.

Infatti, l’articolo 1, comma 336, della legge n. 178 del 30.12.2020, estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni – 35 anni effettivi – e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna – NO CUMULO – .

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dal menzionato articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili) – 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome – .

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima -I fondi sostitutivi dell’AGO sono: fondo trasporti, dazieri, fondo elettrici, fondo telefonici, fondo volo, fondo per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai), fondo di previdenza dello spettacolo (FPLS); fondo di previdenza degli sportivi professionisti (FPLSP) e fondo pensione dei giornalisti -, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive – alle forme esclusive sono iscritti i lavoratori dipendenti di amministrazioni statali, degli enti locali e della sanità, i lavoratori dipendenti delle poste (si tratta dei lavoratori iscritti al Fondo Quiescenza Poste ora amministrato dall’Inps dopo la soppressione dell’Ipost) nonchè i il personale delle Ferrovie iscritto al fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato della predetta assicurazione generale obbligatoria -, in virtù che la legge n. 178 del 2020 decorre dal 1° gennaio 2021 .

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Il trattamento pensionistico c.d. opzione donna, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.