Covid – 19 : Congedo Straordinario

L’Inps , con circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo previsto per la sospensione dell’attività didattica in presenza che è disciplinato dall’art.21-bis del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020, come successivamente modificato dall’art.22, c.1, del D.L.137/2020, le cui indicazioni operative sono state già fornite con la circolare n. 132 del 2020.

La tutela di cui al citato art.21-bis trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale (ossia in tutte le regioni a prescindere dallo scenario di gravità e dal livello di rischio delle stesse, c.d. zone rosse, arancioni e gialle) ed è rivolta ai genitori per i figli conviventi, minori di 14 anni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado entro il limite di età sopra individuato.

Con l’art.13, c.1, del D.L.149/2020, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla tutela da adottare in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, prevedendo alcune particolarità da applicare alle sole zone rosse.

La legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020, ha abrogato il D.L. 149/2020, (facendo salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e i rapporti giuridici sorti per effetto del D.L. 149/2020) ed ha introdotto l’art. 22-bis, che ha recepito le disposizioni contenute nel citato art. 13 del D.L. 149/2020.

In particolare, il menzionato art. 22-bis, c.1, ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020, come confermato nel successivo DPCM del 3 dicembre 2020, e dell’art.19-bis del D.L. 137/2020.

Il c. 3 dell’art. 22-bis del D.L. 137/2020 ha, inoltre, previsto che il congedo indennizzato possa essere utilizzato da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, c.1, della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24/10/2020, del 03/11/2020 e del 3/12/2020, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo, decade il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’art.3, c.4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art.19-bis del D.L.137/2020.

Si ricorda che, fino al 31/12/2020 anche in presenza del requisito di cui alla lettera a) ma in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c),  era possibile fruire, del congedo di cui all’art.21-bis del D.L. 104/2020 modificato dal D.L. 137/2020 (di seguito, anche “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14”), secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2020.

A titolo di esempio, in presenza dei requisiti di legge, nel caso di figlio frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado o altra classe della scuola primaria di primo grado, oppure se la sospensione deriva da un diverso provvedimento rispetto all’Ordinanza del Ministro della Salute, si poteva richiedere il congedo previsto dal D.L. 104/2020 in presenza dei previsti requisiti di legge.

Si rappresenta che per la fruizione del congedo di cui all’art. 22-bis, c.1, del D.L. 137/2020, non è era la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiedeva il congedo, a differenza del “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14 di cui all’art.21-bis del D.L. 104/2020″, per la cui fruizione, invece, il requisito della convivenza risultava necessario.

Ai fini della corretta individuazione del congedo di cui poter fruire in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, si allega una tabella sinottica (Allegato n. 1), comparativa dei congedi indennizzati di cui all’art. 21-bis del D.L. 104/2020, e successive modificazioni, con il congedo di cui all’art. 22-bis, c. 1, del D.L. 137/2020 (cfr. le circolari n. 116/2020 e n. 132/2020).

Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado ed indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo in argomento può essere fruito per i periodi indicati nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure di cui all’art. 3, c. 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3/11/2020, 3/12/2020 e dell’art. 19-bis del D.L. 137/2020.

Pertanto, la durata massima del congedo coincide con il periodo sopra menzionato e, solo nel caso in cui l’Ordinanza sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del citato D.L.149/2020, vale a dire che, prima del 9 novembre 2020, non è possibile fruire del congedo di cui trattasi, per i giorni antecedenti l’entrata in vigore del menzionato decreto-legge.

Per tali giorni, tuttavia, si poteva richiedere, in presenza dei requisiti di legge, il “congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14di cui all’art. 21-bis del D.L. 104/2020.

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lsgv. 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del c.2 dell’art.6 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, c.1, della, in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale

L’art. 22-bis, c. 3, del D.L.137/2020, disciplina il congedo indennizzato per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c.1, della L.104/1992, durante la sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.

Il predetto congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza ai sensi dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2 della presente circolare, anche dell’ulteriore requisito di seguito specificato:

– il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata dispostala sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Si precisa che per la fruizione del congedo di cui trattasi non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola.

Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Durata e indennizzo del congedo straordinario

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le indicazioni precedentemente fornite.

Situazioni di compatibilità e incompatibilità

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità e compatibilità del congedo di cui all’art. 22-bis, c.3, del D.L. 137/2020, in relazione alle condizioni dell’altro genitore:

  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
  • è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • è inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’art. 21-bisdecreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni.
  • è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n.104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.lgs n.151/2001 o del congedo straordinario di cui all’art. 42, c.5, del medesimo decreto legislativo.

Presentazione della domanda

Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo ai sensi dell’art. 22-bis, commi 1 e 3, del D.L.137/2020.

A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, e, per il congedo di cui al c.1, purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali.  

Allegato Tabella Sinottica https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare_numero_2_del_12-01-2021_Allegato_n_1.pdf