Covid – 19 Bonus Baby Sitting e Centri Estivi

Le modifiche introdotte dall’art. 72 del D.L. 34/2020, hanno previsto in alternativa alla misura per servizi di baby sitting un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

I principi e le regole di applicazione per il bonus baby-sitting, vengono mantenuti inalterati per quanto riguarda i soggetti potenziali beneficiari, così come resta confermata l’alternatività con il congedo Covid (esteso ora a complessivi 30 giorni) fatto salvo quanto si dirà in merito all’integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a 15 giorni.

Considerato tuttavia il perdurare dell’emergenza sanitaria il D.L. 34 ha esteso l’arco temporale (marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020) per la fruizione dei benefici del bonus baby sitting , aumentando peraltro l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti ammessi al beneficio.

La sostanziale modifica alle modalità di fruizione del bonus baby sitting consiste nella possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Si rende noto che la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia, di cui al periodo precedente, è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido, fermo restando che resta impregiudicato il diritto al rimborso delle rate relative alle mensilità restanti.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020.

In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1, L.107/92 non si tiene conto del predetto limite d’età.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell’emergenza e cioè:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi non iscritti all’INPS.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia sono riconosciuti altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

Per espressa previsione dell’art.25, c.8, D.L. 18/2020, la fruizione dei bonus riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo al personale del servizio sanitario nazionale (ad esempio, medici di base, pediatri delle ASL), tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti all’Istituto nella prima fase dell’emergenza, si precisa che i medesimi svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie delle quali non sono dipendenti; difettando il presupposto della subordinazione e configurandosi in tal caso un rapporto di lavoro autonomo libero professionale, gli stessi non possono essere assimilati ai dipendenti pubblici nel settore sanitario, con la conseguenza che può spettare l’importo fino a 1.200 euro ai sensi dell’articolo 23 del D.L.18/2020, così come modificato dall’articolo 72 del D.L.34/2020.

Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo specifico Covid

Per i soggetti di cui all’art.23 D.L. 18/2020, il bonus per i servizi di babysitting e/o i servizi integrativi dell’infanzia spetta nel limite massimo complessivo di € 1.200  da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020).

Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’art. 25 il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 2.000  per il medesimo periodo. Il limite complessivo deve intendersi al netto del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza. Si ritiene opportuno precisare che anche se all’interno dello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma sarà possibile presentare più domande ma anche in tal caso l’importo massimo erogabile rispetterà sempre il tetto massimo di € 1.200,00 .

In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid previsto dall’art.23 c. 1 D:l: 18/2020, modificato dal D.L. 34/2020 si conferma il permanere dell’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia.

Su tale ultima incompatibilità, tenuto conto della rilevanza della misura e dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus baby sitting, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid, si rappresenta quanto segue.

In considerazione che il nuovo decreto 34/2020 per il riconoscimento del beneficio di baby sitting richiede l’acquisizione di una nuova domanda da parte del cittadino è necessario tenere presente la differenza tra il lavoratore che all’atto della domanda, non abbia richiesto il congedo Covid dal lavoratore che invece ne abbia fatto richiesta e sia stato autorizzato al beneficio per un periodo fino a 15 giorni ovvero per ulteriori 15 giorni.

Ne consegue che solo nel caso di lavoratore che non abbia fatto richiesta di congedo covid l’importo riconoscibile come bonus per i servizi di baby sitting ovvero per i servizi integrativi per l’infanzia potrà raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente,qualora al momento della domanda , il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.

A tal proposito, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia , il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare inps n. 44/2020, nel messaggio inps n. 2350/2020 e mediante il tutorial che illustra tutti i passaggi, disponibile sul sito www.enasc.it .

In considerazione delle modifiche normative introdotte dall’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.

Si ricorda che al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus babysitting Covid 19” per il pagamento della prestazione.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato).

In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dall’ammissione a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.

Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non prevede la possibilità di revoca o modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, pertanto una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

In alternativa al bonus per servizi di baby-sitting, il D.L. 34/2020 ha previsto ex novo la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Pertanto, ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro ovvero 2.000 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l’infanzia nel periodo fino al 31 luglio.

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell’emissione dell’importo dovuto e che, qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio inps n. 1981 del 14 maggio 2020.

In merito all’opzione di pagamento tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane, si rappresenta che in applicazione delle norme se l’importo da erogare risulti superiore ai 1000 euro, in fase di acquisizione della domanda, la procedura non consente di proseguire. Pertanto in tal caso sarà necessario indicare un IBAN valido oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare una nuova domanda.

In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia,il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere. Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura.

Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

– Centri e attività diurne (L);

– Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);

– Ludoteche (L1);

– Centri di aggregazione sociale (LA2);

– Centri per le famiglie (LA3);

– Centri diurni di protezione sociale (LA4);

– Centri diurni estivi (LA5);

– Asili e servizi per la prima infanzia (LB);

– Asilo Nido (LB1);

– Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);

– Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);

– Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).