Covid – 19 Per la sanatoria “lavoro nero” contano anche i redditi dei familiari

L’Inps , con proprio messaggio n. 2327 del 4.6.2020 , ribadisce i requisiti “reddituali” che il datore di lavoro deve possedere per poter inoltrare l’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro subordinato .

Al riguardo, si precisa che i limiti di reddito indicati al paragrafo 4 della circolare n. 68/2020, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza.


In particolare, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di reddito); se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.


Al raggiungimento dei limiti di reddito, come sopra indicati, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.


Si forniscono di seguito alcuni esempi per meglio chiarire le varie ipotesi.


1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;


2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;


3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un
affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.


Resta fermo che il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, in caso di istanza volta all’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Inoltre , l’Inps fornisce le indicazioni per il versamento tramite F24 del contributo di 500 euro all’Agenzia delle Entrate per ciascun lavoratore ribadendo che al momento della prestazione dell’istanza di regolarizzazione all’Inps il datore di lavoro deve dichiarare di aver provveduto al pagamento con l’indicazione della data di pagamento. Nella domanda di emersione il datore dovrà, inoltre, impegnarsi a pagare un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale (la cui determinazione è rimessa ad un successivo decreto interministeriale) entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso.