Indennità “UNA TANTUM” COVID-19 e proroga termini di disoccupazione D.L. n. 18 del 17.3.2020

Con circolare n. 49 del 30/3/2020 l’INPS fornisce istruzioni in materia di indennità a sostegno del reddito introdotte dal D.L. 18/2020 per il mese di marzo in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, co.co.co e lavoratori subordinati, le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione

Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: Il D.L.18/2020,all’art. 27, c.1, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data. In particolare, tale indennità, è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986, iscritti alla G.S. I predetti soggetti, per accedere all’indennità in esame non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. La medesima indennità è altresì riconosciuta ai co.co.co con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla G.S. non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari di tale beneficio devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%. Per i lavoratori sopra citati è prevista una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale somma non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo coperto da tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità viene corrisposta dall’INPS, previa domanda.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO: L’art.28 del citato Decreto prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Sono peraltro ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.   

Tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori suindicati a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.

Per i lavoratori suindicati è corrisposta per il mese di marzo 2020 una indennità pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo coperto da tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: L’art. 29, c. 1, del citato decreto prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. Per i lavoratori sopra citati è prevista una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale somma non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo coperto da tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità viene corrisposta dall’INPS, previa domanda. In merito si rappresenta che tale indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate. Pertanto, essendo una disposizione applicabile ad una categoria specifica di lavoratori si è ritenuto utile individuare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. A tal fine, ed in relazione all’inquadramento aziendale (c.s.c. attribuito che identifica il settore di riferimento) sono stati individuati in base alla catalogazione ISTAT i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

TURISMO
CSC 70501 Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel,  (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti  e bevande). Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, ed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;cottage senza servizi di pulizia. 
CSC 50102 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) 
CSC 70501 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00 fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
CSC 70502 70709 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502 Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; preparazione di cibo per il consumo  immediato presso banchi del mercato. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC 70502 -70709 Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.
CSC 41601 -70503 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504 -40405 -40407 Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
70504 Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
CSC 70401 Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).  Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92)
CSC  40404 -70705 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti da portar via “take-away”;  attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie  a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica.
 STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC 70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

L’indennità di cui trattasi è erogata dall’INPS previa domanda.

Indennità ai lavoratori del settore agricolo: L’art. 30 del D.L. in esame prevede il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche i piccoli coloni e compartecipanti familiari. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuta ai menzionati lavoratori agricoli previa domanda, purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità lavoratori dello spettacolo: L’art. 38, c. 1, del decreto in esame prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo. Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. Per accedere al beneficio i lavoratori di cui trattasi, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto. 18/2020.  

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al D.L. 18/2020: I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020, per ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione semplificate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i richiedenti non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN. 

In alternativa le indennità potranno essere richieste tramite  Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in tal caso sarà sufficiente indicare solo la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al D.L. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità: L’art. 31 del D.L. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto sono tra loro incumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, AGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D. Lgv n. 509/1994, ed al D. Lgv n 103/1996, nonché con l’indennità (c.d. Ape sociale).

Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i co.co.co, possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.  

L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del D.L. 18/2020.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto, sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020: L’art. 32 del D.L. 18/2020, dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola fino al 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.  

Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali.  

Nulla cambia rispetto alle indicazioni precedentemente fornite per quanto riguarda la decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola.

In particolare, gli interessi legali, laddove spettanti, decorreranno:

–        per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo),

–        per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Si precisa, al riguardo, che il decorrere dei termini per la corresponsione degli interessi legali è comunque subordinato alla completezza della domanda.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: L’art. 33 c.1 dispone laproroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL di ulteriori 60 giorni con l’ampliamento del termine ordinario di 68 giorni. Ne consegue che il termine della presentazione sarà di 128 giorni dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:

  • dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
  • dal 68° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.

Il c.3 del medesimo articolo 33 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di 60 giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015: 

  • per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità
  • per la dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato ai fini della conservazione del diritto alla NASpI; 
  • per la dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
  • per la dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.

In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle richiamate disposizioni normative.

Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione devono essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.