Invalidità Civile da 18 a 67 anni – Nuova Procedura Inps per le domande

A partire dal 10 dicembre 2019 , anche per le domande di invalidità civile per soggetti tra 18 e 67 anni, sarà on line, in via sperimentale, la nuova procedura che ricalca esattamente quella in essere per le domande di indennità di accompagnamento per le quali la richiesta di accertamento sanitario è contestuale a quella del pagamento dell’eventuale prestazione economica.

Per i prossimi 3/4 mesi questa nuova metodologia sarà facoltativa, nel senso che viaggerà parallelamente con quella fino ad oggi utilizzata e che però è destinata a terminare.

La procedura è identica a quella della domanda di indennità di accompagnamento con l’unica differenza che nella maschera della domanda, fleggando la richiesta di prestazione economica, si attiveranno in automatico i moduli di dichiarazione per i ricoveri ospedalieri, per il possesso dei redditi personali, per l’immissione dell’Iban e dell’eventuale frazionario postale.

Per finalizzare la richiesta, senza dover poi procedere successivamente a trasmettere l’AP70 nella Fase Concessoria, andrà allegata la dichiarazione di responsabilità, il documento d’identità del richiedente, l’autocertificazione dei redditi.

Una novità è rappresentata dal fatto che se il richiedente è già pensionato INPS e il codice IBAN è già conosciuto all’Ente, non ci sarà bisogno di reinserirlo. Naturalmente il codice IBAN deve comunque essere sempre prodotto dall’assistito per poter effettuare un riscontro rispetto a quello che la procedura precarica.

Una volta completata la domanda il sistema restituisce una ricevuta riepilogativa con tutti i dati e gli allegati immessi. E’ eliminato, così come per l’indennità di accompagnamento, il modello di domanda da far sottoscrivere all’assistito.

Se in sede di domanda si dichiara che l’assistito è ricoverato, solo in questo caso, l’accertamento sanitario sarà comunque espletato ma per la procedura di liquidazione, dopo l’emissione del verbale, occorrerà entrare nella Fase Concessoria e confermare la condizione di ricovero o di dimissioni dall’Ospedale

Nel caso di ricovero non a titolo gratuito vanno sempre allegate, alla domanda, le ricevute di pagamento.