La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2024, n. 4, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria per il 2001), che aveva bloccato, retroattivamente il riconoscimento della maggiorazione stipendiale della RIA (retribuzione individuale di anzianità) prevista dall’art. 9 comma 4 del DPR n. 44/1990.
Analizziamo la sentenza, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” I relativi benefici (arretrati) spettano a quei lavoratori che sono stati penalizzati dalla legge 388/2000 (c. 3 art. 51) che aveva escluso la maggiorazione della RIA per il triennio 1991/1993. La Corte Costituzionale ed il Consiglio di Stato hanno dichiarato illegittima questa esclusione ripristinando il diritto alla maggiorazione.
Gli arretrati spettano ai dipendenti civili non dirigenti e operai delle amministrazioni appartenenti al comparto Ministeri destinatari dell’assegno perequativo pensionabile, al personale dipendenti dalle Agenzie (Demani, Dogane, Entrate) e a quello dipendente degli Enti pubblici non economici. Gli effetti della sentenza interessano anche i pensionati che hanno maturato i 5 – 10 – 20 anni di servizio nel periodo 1991-1993. Ricordiamo che il fattore “tempo” assume particolare rilevanza, dando luogo all’esercizio o all’estinzione di un diritto per effetto dell’istituto della prescrizione. A detto personale che abbia maturato specifici requisiti da verificare compete una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità individuata in determinate misure annue lorde, che sono raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che abbia maturato dieci o venti anni di servizio ed in particolare a:
- dipendenti pubblici e pensionati (questi ultimi da almeno 5 anni)
- soggetti che hanno presentato interruzione della prescrizione quinquennale per recuperare il diritto
- soggetti che hanno presentato ricorsi ancora in essere (pendenti)
- coloro che hanno raggiunto un’anzianità di servizio di 5, 10, 20 anni tra il 1988 e il 1990
PERSONALE IN QUIESCENZA
Se già in pensione, potranno richiedere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, sempreché siano cessati dal servizio da meno di cinque anni:
- i pensionati non dirigenti, ex dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali sopra indicati o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,in possesso di determinati requisiti
- i pensionati non dirigenti, ex dipendenti di Enti pubblici non economici(INPS, INAIL, Enti Parco nazionali, Croce Rossa ecc.), in possesso di determinati requisiti.
Si consiglia, in ogni caso al personale interessato, di inviare una richiesta dei suddetti benefici (messa in mora) indirizzata all’Ufficio del personale La messa in mora è utile ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione evitando così l’estinzione del diritto.
Al momento i Ministeri e le gli Enti negano il beneficio a seguito di apposita richiesta e necessita un’azione legale in considerazione di scenari non chiari sugli effetti prodotti dalla sentenza e ai destinatari della maggiorazione della RIA.
Pertanto se la richiesta amministrativa non produrrà effetti sarà necessario un giudizio presso i Tribunali rivolgendosi ad un legale o una struttura territoriale di un’organizzazione sindacale.
Attualmente i destinatari della pronuncia devono attendere l’esito del ricorso presso il Consiglio di Stato e sono gli unici certi di poterne beneficiare. “
