Esodo, Isopensione e Assegno Straordinario dei Fondi di Solidarietà Bilaterali: Pensioni “contributive”. Istruzioni operative Inps

L’Inps, con propria circolare n. 104 del 29.9.2026, fornisce le indicazioni in merito alla liquidazione, in favore degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 sono privi di anzianità contributiva, delle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 e all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Punti principali del documento:

  1. Destinatari:
    • Lavoratori senza anzianità contributiva al 31/12/1995.
  2. Requisiti per la pensione di vecchiaia:
    • Età minima di 67 anni e almeno 20 anni di contributi.
    • Importo della pensione non inferiore all’assegno sociale (salvo eccezioni sopra i 71 anni con almeno 5 anni di contributi).
  3. Requisiti per la pensione anticipata:
    • 42 anni e 10 mesi di contributi per uomini (incrementi previsti negli anni successivi).
    • 41 anni e 10 mesi per donne (idem come sopra).
    • In alternativa, pensione anticipata a 64 anni di età con almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo almeno triplo rispetto all’assegno sociale (con riduzioni per le donne con figli).
  4. Prestazioni di accompagnamento (isopensione, Fondi di solidarietà):
    • Finanziate interamente dai datori di lavoro.
    • Riservate ai lavoratori per cui specifici accordi aziendali stabiliscono il diritto ad accedere alla pensione entro un periodo massimo (48-84 mesi per l’isopensione, 60 per i Fondi di solidarietà).
    • L’importo della prestazione di accompagnamento deve rispettare i requisiti soglia stabiliti per la pensione.
  5. Verifiche e accertamenti:
    • La verifica dei requisiti di importo avviene “in via prospettica” rispetto alla data di accesso all’esodo, considerando l’importo dell’assegno sociale vigente in quel momento.
    • Per la pensione anticipata con almeno 64 anni di età, la prestazione di accompagnamento deve essere almeno pari a 3 volte l’assegno sociale (con riduzioni per donne con figli).
    • Per la versione “pensione anticipata” di cui all’art. 24 DL 201/2011: tetto massimo fissato a 5 volte il trattamento minimo.
  6. Ruolo dei Fondi di solidarietà:
    • I Comitati amministratori dei Fondi definiscono le modalità di accesso alle prestazioni secondo quanto previsto dalla circolare.

Questo riassunto descrive i criteri di accesso, le modalità di calcolo e i vincoli per la liquidazione delle prestazioni relative all’accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari previsti a sostegno del reddito, applicabili ai lavoratori senza contributi versati prima del 1996.