Indennità di Malattia/Certificato Medico: Nuove indicazioni dell’Inps-Ministero del Lavoro per la decorrenza della prestazione

L’Inps, con propria circolare n. 92 del 4 settembre 2026, fornisce nuove indicazioni sulla determinazione della data di inizio della prognosi nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale INPS.

 

Punti principali:

  1. Data di inizio della malattia:
    • In generale, la tutela previdenziale decorre dalla data di redazione del certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro.
    • È possibile riconoscere la tutela anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico indica nel certificato “Dichiara di essere ammalato dal…” e/o effettua una visita domiciliare.
  2. Eccezioni e limiti:
    • Se la data indicata come inizio malattia è anteriore di oltre un giorno rispetto alla visita, non viene riconosciuta la tutela per i giorni precedenti.
    • Non si riconosce la tutela per il giorno precedente se questo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale (in questi casi il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale).
    • In precedenza, il riconoscimento del giorno precedente era escluso per le visite ambulatoriali; ora viene esteso anche a queste, salvo i casi sopra indicati.
  3. Motivazioni:
    • L’aggiornamento tiene conto delle difficoltà organizzative dei Medici di Medicina Generale e delle nuove modalità di accesso agli ambulatori, per garantire equità e uniformità di trattamento ai lavoratori su tutto il territorio nazionale.

Quindi, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, l’Istituto comunica che, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.