Invalidità Civile/Disabilità: Legge 104/1992 e le agevolazioni fiscali. Vademecum

La sola certificazione della Legge 104/1992 non basta a garantire l’accesso ai bonus fiscali per l’acquisto dell’automobile od altro. Prima di firmare un contratto di vendita, infatti, è indispensabile controllare che nel verbale sanitario compaiano diciture ben precise, pena la perdita di agevolazioni anche molto consistenti. Vediamo insieme quali sono.

 

  1. Requisiti per accedere ai benefici
    • La sola certificazione della Legge 104 non basta: il verbale sanitario deve riportare diciture specifiche previste dalla normativa (art. 3 Legge 104 e norme fiscali collegate).
    • Le categorie beneficiarie includono: non vedenti, sordi, persone con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento, soggetti con grave limitazione della deambulazione o pluriamputati, persone con capacità motorie ridotte o impedite (in quest’ultimo caso spesso è richiesto l’adattamento del veicolo).
  2. Vantaggi economici previsti
    • Detrazione Irpef del 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro.
    • IVA agevolata al 4% (anziché 22%), entro limiti di cilindrata e potenza.
    • Esenzione dal bollo auto e, per alcune categorie, dall’imposta di trascrizione al PRA.
    • Le agevolazioni possono spettare anche al familiare che sostiene la spesa, se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.
  3. Altre agevolazioni
    • Deduzione integrale delle spese mediche generiche e di assistenza specifica dal reddito, se previste dalla legge.
    • Detrazione Irpef del 19% per spese sanitarie specialistiche sulla parte che supera 129,11 euro di franchigia.
    • Anche qui, la corretta qualificazione della disabilità nei documenti è fondamentale.
  4. Consiglio pratico
    • Prima di acquistare un’auto od altro, controllare attentamente il verbale sanitario per verificare la presenza delle diciture richieste dalla normativa fiscale, non solo il riferimento generico alla Legge 104.

 

Voci fiscali: Il decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto che i verbali di invalidità, sordità, cecità civile e di handicap segnalino anche l’esistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del “contrassegno disabili” e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità. Il verbale potrebbe contenere le seguenti voci:

§ Persona con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)” – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali, anche a prescindere dal riconoscimento dell’handicap grave, a condizione che il veicolo sia adattato stabilmente al trasporto o alla guida (per i titolari di patente con obbligo di uso di particolari dispositivi di guida).

§ Persona con “handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388)” – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge, a condizione che sia riconosciuto anche l’handicap grave (art. 3 comma 3).

§ Persona con “grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).” – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge, a condizione che sia riconosciuto anche l’handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992). Questa voce non va confusa e non sostituisce quella seguente.

§ Invalido con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)” – NON è una voce utile all’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli. È invece voce sufficiente per richiedere al proprio comune il rilascio del cosiddetto “contrassegno invalidi”.

§ Persona “ipovedente grave (articolo 4, legge 3 aprile 2001, n. 138)” – consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge e a prescindere dal riconoscimento dell’handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992).

§ Persona “ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001) – NON consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli.

§ Persona “ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)” – NON consente l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli.

§ L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 – significa che la Commissione non ha rilevato nessuna delle condizioni elencate sopra (il che impedisce l’accesso ai relativi benefici fiscali e relativi al “contrassegno invalidi”).