Detassazione pensione tedesca: Agenzia delle Entrate- La quota esente in Germania non è imponibile in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 164/E del 2.8.2026, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale in Italia di una pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un cittadino italiano residente in Italia, che in precedenza era fiscalmente residente in Germania, con particolare riferimento alla determinazione della relativa base imponibile.

Il punto di partenza più utile è la risposta dell’Agenzia delle Entrate, perché riporta il criterio applicato e il ruolo della certificazione di Neubrandenburg, riaffermando il principio della “detassazione della pensione tedesca”, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania

 

Ecco un riassunto del documento:

  1. Contesto: Un cittadino italiano residente in Italia riceve una pensione di sicurezza sociale dalla Germania, relativa a contributi versati durante un precedente lavoro subordinato in Germania.
  2. Normativa fiscale: Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, la pensione è tassata solo in Italia. Tuttavia, se il beneficiario era precedentemente residente in Germania, l’Italia può tassare solo la parte della pensione che sarebbe imponibile secondo la legge tedesca.
  3. Certificazione: L’ufficio fiscale tedesco (Neubrandenburg) rilascia una certificazione che indica la quota di pensione esente in Germania.
  4. Applicazione in Italia: La quota certificata come esente in Germania non va inclusa nel reddito imponibile in Italia. Il contribuente può quindi escludere dalla base imponibile italiana l’importo risultante dalla certificazione tedesca, purché sia stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento in Italia.