L’ARAN ((Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), con proprio parere n. 37654 del 16.7.2026 ha chiarito che la fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, può avvenire nello stesso giorno ma in fasce orarie diverse.
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Assistenza nello stesso giorno: Più familiari possono assistere la stessa persona con disabilità anche nello stesso giorno, purché in fasce orarie diverse. Non è necessario scegliere giornate differenti, ma le assenze non devono sovrapporsi.
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Limite dei permessi: Il tetto massimo resta di 3 giorni di permesso mensili per ogni persona assistita, anche se più familiari si alternano nell’assistenza. I giorni possono essere frazionati in ore (fino a 18 ore mensili nel pubblico impiego).
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Organizzazione e controlli: L’amministrazione datrice di lavoro deve verificare che ogni richiedente abbia diritto al permesso, controllare il calendario delle assenze e assicurarsi che le richieste siano comunicate nei tempi previsti.
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Flessibilità: Le nuove regole permettono una maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’assistenza, adattandosi meglio alle esigenze delle famiglie e della persona assistita.
