L’Inps, con proprio messaggio n. 2540 del 3.8.2026, tratta il riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, con particolare attenzione ai casi in cui lavoratrici o lavoratori siano vittime di violenza o atti persecutori.
Punti principali:
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Normativa di riferimento:
- L’articolo 3 del D.lgs. 22/2015 e l’articolo 2119 del codice civile prevedono che le dimissioni per giusta causa siano equiparate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, consentendo l’accesso alla NASpI.
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Giurisprudenza:
- La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno stabilito che la giusta causa può derivare anche da comportamenti di terzi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
- La gravità delle circostanze deve essere oggettiva e documentata, non solo percepita soggettivamente dal lavoratore.
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Violenza e atti persecutori:
- Le dimissioni dovute a violenza o atti persecutori, anche se provenienti da soggetti esterni all’ambiente lavorativo, possono costituire giusta causa se rendono impossibile lavorare in sicurezza.
- È necessario che vi sia un collegamento concreto tra le violenze subite e l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa (es. molestie durante il tragitto casa-lavoro).
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Condizioni per il riconoscimento:
- Non basta la semplice esistenza di atti persecutori o violenza: occorrono situazioni chiare, oggettive e documentate che incidano sull’equilibrio psicofisico e sulla possibilità di lavorare.
- Il collegamento tra le violenze e il lavoro deve essere valutato caso per caso.
In sintesi, il documento chiarisce che le dimissioni per giusta causa legate a violenza o persecuzioni possono dare diritto alla NASpI solo se vi sono elementi oggettivi e documentati che dimostrino l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
