NASpI: SI all’indennità se le dimissioni per giusta causa sono per Violenza

L’Inps, con proprio messaggio n. 2540 del 3.8.2026, tratta il riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, con particolare attenzione ai casi in cui lavoratrici o lavoratori siano vittime di violenza o atti persecutori.

 

Punti principali:

  1. Normativa di riferimento:
    • L’articolo 3 del D.lgs. 22/2015 e l’articolo 2119 del codice civile prevedono che le dimissioni per giusta causa siano equiparate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, consentendo l’accesso alla NASpI.
  2. Giurisprudenza:
    • La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno stabilito che la giusta causa può derivare anche da comportamenti di terzi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
    • La gravità delle circostanze deve essere oggettiva e documentata, non solo percepita soggettivamente dal lavoratore.
  3. Violenza e atti persecutori:
    • Le dimissioni dovute a violenza o atti persecutori, anche se provenienti da soggetti esterni all’ambiente lavorativo, possono costituire giusta causa se rendono impossibile lavorare in sicurezza.
    • È necessario che vi sia un collegamento concreto tra le violenze subite e l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa (es. molestie durante il tragitto casa-lavoro).
  4. Condizioni per il riconoscimento:
    • Non basta la semplice esistenza di atti persecutori o violenza: occorrono situazioni chiare, oggettive e documentate che incidano sull’equilibrio psicofisico e sulla possibilità di lavorare.
    • Il collegamento tra le violenze e il lavoro deve essere valutato caso per caso.

In sintesi, il documento chiarisce che le dimissioni per giusta causa legate a violenza o persecuzioni possono dare diritto alla NASpI solo se vi sono elementi oggettivi e documentati che dimostrino l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.