L’Inps, con propria circolare n. 81 del 24.7.2026, illustra le novità introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n.19/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n.50/2026, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
In particolare, vengono chiariti l’ambito di applicazione e i requisiti di accesso, i criteri di determinazione dell’importo e le modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative sull’erogazione e sulla decorrenza della prestazione.
1. Ambito di applicazione e beneficiari
- L’assegno spetta per figli minorenni, maggiorenni fino a 21 anni (con specifiche condizioni) e senza limiti di età per figli con disabilità.
- Sono inclusi anche i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato UE.
2. Requisiti di accesso
- Il richiedente deve essere cittadino italiano, UE o familiare, oppure cittadino extra-UE con permesso di soggiorno idoneo.
- Deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (anche se non effettivamente dovuta per esenzioni).
- Deve essere residente e domiciliato in Italia, oppure lavoratore (subordinato o autonomo) iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria e in regola con i contributi.
- Per i lavoratori non residenti in Italia, l’assegno è commisurato alla durata dell’attività lavorativa svolta in Italia.
3. Presentazione della domanda
- La domanda può essere presentata dal genitore, affidatario, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale o dal figlio maggiorenne (in casi specifici).
- Si presenta tramite portale INPS, app INPS Mobile, Contact Center o patronati.
- Per i lavoratori non residenti, la domanda va rinnovata ogni anno.
4. Calcolo e importo dell’assegno
- L’importo mensile dipende dall’ISEE del nucleo familiare: massimo per ISEE basso, minimo per ISEE alto o assente.
- Gli importi e le soglie ISEE sono aggiornati annualmente in base all’indice del costo della vita.
- Sono previste maggiorazioni per figli piccoli, disabili, nuclei numerosi, madri giovani, entrambi i genitori lavoratori.
- In caso di ISEE con omissioni o difformità, l’assegno è erogato nella misura minima fino a regolarizzazione.
5. Erogazione e decorrenza
- L’assegno è pagato dall’INPS al richiedente o diviso tra i genitori secondo quanto indicato nella domanda.
- Decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.
- Le domande presentate dal 21 aprile 2026 sono gestite in via provvisoria fino all’adeguamento dei sistemi informatici.
Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari e semplificano alcune procedure, mantenendo il principio di equità e coordinamento con le normative europee.
