Inps: Magistrati Onorari – Cumulo della pensione con il compenso spettante. Istruzioni operative

L’Inps, con propria circolare n. 79 del 24.7.2026, chiarisce la disciplina sul cumulo tra pensioni e compensi spettanti ai magistrati onorari in Italia, distinguendo le diverse situazioni.

 

  1. Magistrati onorari confermati:
    • Con opzione per esclusività: Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il compenso è considerato reddito da lavoro dipendente e generalmente cumulabile con pensioni di vecchiaia e anticipate, salvo specifiche eccezioni.
    • Senza opzione per esclusività: Iscritti alla Gestione separata o alla Cassa forense, il compenso è considerato reddito da lavoro autonomo e anch’esso cumulabile con pensioni di vecchiaia e anticipate, salvo eccezioni.
  2. Magistrati onorari non confermati:
    • Ricevono un’indennità che non è considerata reddito da lavoro e quindi non rileva ai fini dell’incumulabilità con la pensione.
  3. Incumulabilità:
    • Esistono specifiche categorie di pensioni (invalidità, pensioni anticipate particolari come “quota 100”, “quota 102”, pensione anticipata flessibile, ecc.) per cui il cumulo con redditi da lavoro è vietato.
    • La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi compenso da lavoro.
  4. Regime transitorio:
    • Fino alla conferma, ai magistrati onorari si applicano le vecchie regole che prevedono la cumulabilità tra pensione e compensi.
    • Per le pensioni ai superstiti, i compensi dei magistrati onorari rilevano ai fini dei limiti di cumulabilità previsti dalla normativa.
  5. Obblighi di comunicazione:
    • I magistrati onorari pensionati devono comunicare all’INPS la loro situazione (conferma, opzione per esclusività, date di incarico) per l’applicazione corretta delle regole di cumulo.

In sintesi, la cumulabilità tra pensione e compenso per magistrati onorari dipende dalla tipologia di incarico, dal regime scelto e dalla tipologia di pensione percepita.