L’Inps, con propria circolare n. 79 del 24.7.2026, chiarisce la disciplina sul cumulo tra pensioni e compensi spettanti ai magistrati onorari in Italia, distinguendo le diverse situazioni.
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Magistrati onorari confermati:
- Con opzione per esclusività: Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il compenso è considerato reddito da lavoro dipendente e generalmente cumulabile con pensioni di vecchiaia e anticipate, salvo specifiche eccezioni.
- Senza opzione per esclusività: Iscritti alla Gestione separata o alla Cassa forense, il compenso è considerato reddito da lavoro autonomo e anch’esso cumulabile con pensioni di vecchiaia e anticipate, salvo eccezioni.
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Magistrati onorari non confermati:
- Ricevono un’indennità che non è considerata reddito da lavoro e quindi non rileva ai fini dell’incumulabilità con la pensione.
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Incumulabilità:
- Esistono specifiche categorie di pensioni (invalidità, pensioni anticipate particolari come “quota 100”, “quota 102”, pensione anticipata flessibile, ecc.) per cui il cumulo con redditi da lavoro è vietato.
- La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi compenso da lavoro.
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Regime transitorio:
- Fino alla conferma, ai magistrati onorari si applicano le vecchie regole che prevedono la cumulabilità tra pensione e compensi.
- Per le pensioni ai superstiti, i compensi dei magistrati onorari rilevano ai fini dei limiti di cumulabilità previsti dalla normativa.
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Obblighi di comunicazione:
- I magistrati onorari pensionati devono comunicare all’INPS la loro situazione (conferma, opzione per esclusività, date di incarico) per l’applicazione corretta delle regole di cumulo.
In sintesi, la cumulabilità tra pensione e compenso per magistrati onorari dipende dalla tipologia di incarico, dal regime scelto e dalla tipologia di pensione percepita.
