La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22621 del 2 luglio 2026) ha stabilito che il licenziamento per giusta causa di un lavoratore, basato solo sull’irreperibilità durante tre visite fiscali INPS, non è automaticamente valido.
Ecco i punti chiave:
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Verbali di irreperibilità non sono prova sufficiente
- Le formule come “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo” sono ambigue e possono dipendere sia dall’assenza del lavoratore sia da difficoltà del medico nel trovare l’abitazione.
- Annotazioni come “impossibilità a lasciare l’invito” suggeriscono che non si tratta di semplice assenza.
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Il verbale del medico fiscale non fa piena prova assoluta
- Il verbale è atto pubblico solo per i fatti materialmente attestati, non per valutazioni personali o interpretazioni.
- Non serve querela di falso per contestare l’interpretazione delle espressioni usate nei verbali.
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Onere della prova a carico del datore di lavoro
- È il datore che deve dimostrare la giusta causa del licenziamento, non il lavoratore a dover provare la propria presenza in casa.
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Assenza per visita fisioterapica e sanzioni disciplinari
- Un’assenza per motivi medici non comunicata preventivamente può essere sanzionata solo con provvedimenti conservativi (come previsto dal CCNL), non con il licenziamento, salvo recidiva o gravi ulteriori elementi.
Questa sentenza rafforza la tutela dei lavoratori contro licenziamenti basati su prove ambigue e ribadisce l’importanza di una corretta interpretazione dei verbali e delle norme contrattuali.
