L’Inps, con propria circolare n. 74 del 16.7.2026, fornisce chiarimenti sull’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI per i detenuti che hanno lavorato all’interno degli istituti penitenziari.
Punti principali:
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Quadro normativo
- Il lavoro svolto dai detenuti è ora equiparato a quello ordinario, anche ai fini assicurativi e previdenziali.
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Casi in cui è riconosciuta la NASpI
- Scarcerazione per fine pena: la cessazione del lavoro per fine pena è considerata disoccupazione involontaria. – Sentenza Corte di Cassazione n. 396/2024 -;
- Conclusione del progetto lavorativo: la fine di un progetto lavorativo non dipende dalla volontà del detenuto e dà diritto alla NASpI – Sentenza Corte di Cassazione n. 4741 del 23.2.2025 -;
- Trasferimento presso altro istituto di pena: il trasferimento che comporta la cessazione del lavoro è causa di disoccupazione involontaria – Sentenza Corte di Cassazione n. 13578 del 21.5.2025;
- Ammissione a misure alternative alla detenzione: anche in questo caso la perdita del lavoro è considerata involontaria.
- In tutte queste ipotesi, se il rapporto era a tempo indeterminato, l’Amministrazione penitenziaria deve versare il ticket di licenziamento – Sentenza Corte di Cassazione n. 13577 del 21.5.2025.
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Casi in cui la NASpI non è riconosciuta
- Lavoro in rotazione: la temporanea inattività dovuta alla rotazione tra detenuti non interrompe il rapporto di lavoro e non dà diritto alla NASpI – Corte di Cassazione (ordinanza n. 5510 del 2.3.2025, sentenza n 13721 del 22.5.2025 e sentenza n. 19746 del 16.7.2025.
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Indicazioni operative
- Le strutture territoriali devono verificare che la cessazione del rapporto di lavoro sia effettivamente involontaria e rientri nei casi previsti.
- Debenza del ticket di licenziamento – Le fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sopra individuate, nell’ipotesi in cui siano riferibili a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e rilevanti ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, assumono rilievo anche sotto il profilo contributivo.
In tali ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento), ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia idonea a generare in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
In sintesi, la NASpI è riconosciuta ai detenuti solo in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per fine pena, fine progetto, trasferimento o misure alternative, ma non per sospensioni dovute a rotazione lavorativa.
