Pensioni Pubbliche: Adeguato il requisito alla speranza di vita – Sentenza Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3 del D.Lgs n. 297 del 16.4.1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per  ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

La Corte ha stabilito che tale limite deve essere collegato agli adeguamenti dei requisiti pensionistici legati all’aumento della speranza di vita, per garantire che i lavoratori possano raggiungere la contribuzione necessaria per la pensione.

La decisione nasce dal caso di una dipendente che chiedeva di restare in servizio fino a 71 anni per maturare il diritto alla pensione, evidenziando che la norma precedente era irragionevole perché non teneva conto dei cambiamenti nei requisiti pensionistici.