L’Inps, con proprio messaggio n. 2325 del 10.7.2026, riassume le principali novità e istruzioni operative riguardanti l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026.
Adesione automatica e scelta del lavoratore
- Adesione automatica: Dal 1° luglio 2026, i lavoratori privati di prima assunzione (esclusi i domestici) sono iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare.
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Facoltà di scelta: Entro 60 giorni dalla prima assunzione, il lavoratore può:
- Rinunciare all’adesione automatica;
- Scegliere un’altra forma di previdenza complementare;
- Mantenere il TFR secondo il regime ordinario (art. 2120 c.c.).
- Questa scelta può essere revocata successivamente.
Versamenti e comunicazioni
- Decorrenza dei versamenti: Il datore di lavoro comunica l’adesione automatica e inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma con effetto retroattivo dalla data di assunzione.
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Regolarizzazione delle quote arretrate: Le quote di TFR maturate tra assunzione e scelta definitiva sono considerate competenze arretrate e vanno regolarizzate:
- Usando il codice causale “CF05” nel flusso Uniemens, senza sanzioni o interessi, entro il mese successivo alla scelta.
- Se la regolarizzazione avviene oltre tale termine, si usano i codici “CF02” e “CF11” per maggiorazioni.
Indicazioni particolari
- Lavoratori non di prima assunzione: Per chi ha già aderito a una forma pensionistica complementare in precedenti rapporti, valgono regole diverse e non si applica la facoltà di rinuncia prevista per i neoassunti.
- Direttive COVIP: Se il lavoratore opta per il mantenimento del TFR ordinario, questo non viene devoluto alla previdenza complementare e resta disciplinato dal regime ordinario e, se previsto, dal Fondo di Tesoreria.
Queste disposizioni mirano a chiarire le modalità operative e i termini per la gestione del TFR e dell’adesione alla previdenza complementare per i nuovi assunti nel settore privato.
