L’Inps, con proprio messaggio n. 2275 del 6.7.2026, fornisce le istruzioni operative per il recupero e la rendicontazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, a favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, utilizzando le risorse residue stanziate per l’anno 2019.
Punti principali:
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Contesto e finalità
- Lo sgravio contributivo è destinato alle aziende che hanno concluso periodi di CIGS per contratti di solidarietà entro il 31 ottobre 2019 o il 30 settembre 2020, secondo i decreti ministeriali.
- Sono state rilevate somme residue sulle risorse 2019, che vengono ora redistribuite alle imprese indicate nell’allegato del messaggio.
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Adempimenti delle Strutture territoriali
- Il datore di lavoro deve attivare la procedura per ottenere lo sgravio.
- La struttura territoriale verifica i requisiti e attribuisce il codice di autorizzazione “1W” alla posizione aziendale.
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Modalità operative per i datori di lavoro
- Le imprese devono inserire nel flusso Uniemens il codice causale “L982” e l’importo spettante.
- Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.
- Le aziende che hanno sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive.
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Istruzioni contabili
- Le rilevazioni contabili devono essere effettuate utilizzando il conto GAW37349 (“L982”), come già previsto dalla circolare n. 100/2020.
In sintesi, il documento disciplina le modalità di accesso e rendicontazione dello sgravio contributivo per le imprese con contratti di solidarietà, utilizzando le risorse residue del 2019 e specificando le procedure operative e contabili da seguire.
Allegato Aziende autorizzate
